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CITTA’ DI  MEDICINA

Relazioni con il Pubblico

Immagine di una scheda elettorale
Scrutatore di Seggio Elettorale
OGGETTO
In ogni Comune della Repubblica è tenuto un Unico Albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda.
DOVE RIVOLGERSI
Sede Comunale Via Libertà 103 piano terra Relazioni con il pubblico:  Ufficio Elettorale.
ORARI E REFERENTI
(Clicca ORARI UFFICI)
CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA
Possono essere Scrutatori di seggio elettorale tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune di Medicina, che abbiano assolto gli obblighi scolastici e che non si trovano in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle Leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del T.U. delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con  D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Art. 38 D.P.R. n. 361/1957: - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario i dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti e dell'Ente Poste S.p.A.; gli appartenenti a forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. (Il testo dell'articolo 23 del D.P.R. n. 570/1960 è dello stesso tenore).
MODALITA’ DI RICHIESTA
Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Sindaco, con manifesto da affiggere nell’Albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’Albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre. La domanda, indirizzata al Sindaco, può essere redatta su modulo stampato prelevabile su questo sito attraverso il (clicca MODULO) e consegnata all’Ufficio Elettorale (tramite posta o di persona).
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Domanda di iscrizione dell’Albo degli  scrutatori di seggio
ITER E TEMPI
Terminati i tempi delle presentazioni delle domande, la Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) procede agli accertamenti di Legge, gli idonei vengono inseriti nell'Albo degli Scrutatori di seggio a partire dal gennaio successivo. A coloro che non siano stati inclusi nell'Albo, la Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.), notifica per iscritto la propria decisione, indicandone i motivi. L'albo è depositato nella Segreteria del Comune per la durata di 15 giorni ed ogni cittadino del Comune ha diritto di prenderne visione.  La Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) dà avviso del deposito dell'Albo nella Segreteria del Comune con pubblico manifesto.
DURATA
Si rimane iscritti all'Albo degli Scrutatori di seggio fino a quando non si rinuncia espressamente o vengono meno i requisiti richiesti per l'iscrizione.
COSTO
Nessuno.
NOTE
  • Non è necessario ripetere la domanda di iscrizione ogni anno
  • Compensi per i componenti di seggio:
Componenti seggi Elezioni Amministrative Maggiorazione Amministrative Elezioni Europee Referendum Maggiorazione Referendum
Presidente 150 € 37 € 120 € 130 € 33 €
Scrutatore 120 € 25 € 96 € 104 € 22 €
Segretario 120E 25 € 96 € 104 € 22 €
La maggiorazione scatta nel caso di consultazioni elettorali da effettuarsi contemporaneamente alla prima (per esempio, ci sono n.2 referendum, allo scrutatore spettano 104 € + 22 € = 126 €)
Gli Scrutatori di seggio, per le consultazioni elettorali, vengono NOMINATI dalla Commissione Elettorale Comunale nel periodo che va dal 25° al 20° giorno precedente la data della consultazione elettorale
SUGGERIMENTI OSSERVAZIONI SEGNALAZIONI
Possono essere presentati all' U.R.P. anche inviandoli all’indirizzo e_mail
oppure possono essere indirizzati al Sindaco
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Ufficiale Elettorale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Art. 1 Legge 8 marzo 1989 n. 95, modificato ed integrato con Legge 30 aprile 1999, n. 120.

Legge n.270 del 21.12.2005 Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

AGGIORNATO AL
01.01.2006