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Scrutatore di Seggio Elettorale |
| OGGETTO |
In ogni Comune della Repubblica
è tenuto un Unico Albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore
di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori
che presentano apposita domanda. |
| DOVE RIVOLGERSI |
Sede Comunale Via Libertà 103
piano terra Relazioni con il pubblico: Ufficio Elettorale. |
| ORARI E REFERENTI |
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| CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA |
Possono essere Scrutatori di
seggio elettorale tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle
liste elettorali del Comune di Medicina, che abbiano assolto gli
obblighi scolastici e che non si trovano in alcuna delle condizioni
di cui agli articoli 38 del T.U. delle Leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30
marzo 1957, n. 361 e 23 del T.U. delle Leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato
con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Art. 38 D.P.R. n. 361/1957:
- Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale
di sezione, di Scrutatore e di Segretario i dipendenti dei Ministeri
dell'Interno e dei Trasporti e dell'Ente Poste S.p.A.; gli appartenenti
a forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali
sanitari ed i medici condotti; i Segretari Comunali ed i dipendenti
dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli
uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali
si svolge la votazione. (Il testo dell'articolo 23 del D.P.R.
n. 570/1960 è dello stesso tenore). |
| MODALITA’ DI RICHIESTA |
Entro il mese di ottobre di ogni
anno, il Sindaco, con manifesto da affiggere nell’Albo pretorio
del Comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che
desiderano essere inseriti nell’Albo a farne apposita domanda
entro il mese di novembre. La domanda, indirizzata al Sindaco,
può essere redatta su modulo stampato prelevabile su questo sito
attraverso il (clicca
MODULO) e consegnata all’Ufficio Elettorale (tramite
posta o di persona). |
| DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE |
Domanda di iscrizione dell’Albo
degli scrutatori di seggio |
| ITER E TEMPI |
Terminati i tempi delle presentazioni
delle domande, la Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) procede agli accertamenti
di Legge, gli idonei vengono inseriti nell'Albo degli Scrutatori
di seggio a partire dal gennaio successivo. A coloro che non siano
stati inclusi nell'Albo, la Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.), notifica per
iscritto la propria decisione, indicandone i motivi. L'albo è
depositato nella Segreteria del Comune per la durata di 15 giorni
ed ogni cittadino del Comune ha diritto di prenderne visione.
La Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) dà avviso del deposito dell'Albo nella
Segreteria del Comune con pubblico manifesto. |
| DURATA |
Si rimane iscritti
all'Albo degli Scrutatori di seggio fino a quando non si rinuncia
espressamente o vengono meno i requisiti richiesti per l'iscrizione.
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| COSTO |
Nessuno. |
| NOTE |
- Non è necessario ripetere la domanda di
iscrizione ogni anno
- Compensi per i componenti di seggio:
| Componenti seggi |
Elezioni Amministrative |
Maggiorazione Amministrative |
Elezioni Europee |
Referendum |
Maggiorazione Referendum |
| Presidente |
150 € |
37 € |
120 € |
130 € |
33 € |
| Scrutatore |
120 € |
25 € |
96 € |
104 € |
22 € |
| Segretario |
120E |
25 € |
96 € |
104 € |
22 € |
La maggiorazione scatta nel caso di consultazioni elettorali da
effettuarsi contemporaneamente alla prima (per esempio, ci sono
n.2 referendum, allo scrutatore spettano 104 € + 22 € = 126 €)
Gli Scrutatori di seggio, per le consultazioni elettorali, vengono
NOMINATI dalla Commissione Elettorale Comunale nel periodo che va dal 25° al 20° giorno precedente
la data della consultazione elettorale |
| SUGGERIMENTI OSSERVAZIONI SEGNALAZIONI |
Possono essere presentati all'
U.R.P. anche inviandoli all’indirizzo e_mail 
oppure possono essere indirizzati al Sindaco  |
| RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA |
Ufficiale Elettorale |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
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| NORMATIVE DI RIFERIMENTO |
Art. 1 Legge 8 marzo 1989 n.
95, modificato ed integrato con Legge 30 aprile 1999, n. 120.
Legge n.270 del 21.12.2005 Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
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| AGGIORNATO AL |
01.01.2006 |