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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO |
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OGGETTO |
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. |
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DOVE RIVOLGERSI |
Al Giudice tutelare presso il Tribunale di Bologna – Sezione distaccata di Imola.
Cancelleria Tribunale di Imola
Via Cavour n.84 Cap.40026
Telefono 0542 22003 – Dott.ssa Sciacca
Per la modulistica anche presso:
- Sede Comunale Via Libertà 103 piano terra - Ufficio Anagrafe – Telefono. 0516979256;
ASP Azienda servizi alla persona (ex servizi sociali) – Medicina Via Saffi n.73 – Telefono (centralino) 6970872.
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ORARIO E REFERENTI |
(Clicca ORARI
UFFICI) |
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CHI PUO' FARE RICHIESTA |
Il ricorso può essere proposto:
- dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
- da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 c.c.: il coniuge, il convivente stabile, gli affini entro il secondo grado (il coniuge di un genitore o di un nonno, i cognati, i generi e le nuore), parenti entro il quarto grado (ascendenti, gli zii, i cugini).
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Il ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno può essere presentato in proprio o con assistenza di un legale presso la Cancelleria del Tribunale di Imola Via Cavour 84 cap.40026. – Referente: Dott.ssa Sciacca |
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MODALITA’ DI RICHIESTA |
Il ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno può essere presentato in proprio o con assistenza di un legale presso la Cancelleria del Tribunale di Imola Via Cavour 84 cap.40026. – Referente: Dott.ssa Sciacca |
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE |
- modulo di richiesta ricorso
- modulo Nota di accompagnamento
- fotocopia carta d’identitò del ricorrente e del beneficiario
- certificati medici specialistici e simili
- dichiarazione di assenso alla procedura da parte dei parenti indicati nel ricorso con fotocopia di un loro documento
- documentazione relativa alle operazioni da compiere
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del beneficiario (se tenuto a farla)
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ITER E TEMPI |
Il Ricorso per la nomina dell’Amministratore di sostegno può essere presentato in proprio o con l’assistenza di un legale.
Il giudice tutela decide entro 60 giorni.
L’istruttoria richiede che il giudice tutelare debba sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce e se lo ritiene necessario i soggetti che possono presentare il ricorso (prossimi congiunti) ovvero altresì, anche d'ufficio, disporre gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno indica le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la
periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario ed, infine, l’oggetto dell’incarico.
Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero un’associazione anche non avente personalità giuridica (ad esempio, associazioni di volontariato), al cui legale rappresentante ovvero alla persona
che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. |
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DURATA
O VALIDITA' |
Entro 60 gg il giudice tutelare provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno |
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COSTO |
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| STRANIERI |
Sono “stranieri” solo i cittadini extra unione europea |
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NOTE |
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SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI,
SEGNALAZIONI |
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RESPONSABILE
DELL’ISTRUTTORIA |
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RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO |
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
Legge 9 gennaio 2004, n.6 |
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AGGIORNATA
AL |
05.08.2008 – ssdd/ana/amministratore di sostegno |
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