CITTA’ DI  MEDICINA

CERTIFICAZIONE DI SOGGIORNO REGOLARE (EX CARTA DI SOGGIORNO) PER CITTADINI appartenenti a Stati membri dell' UNIONE EUROPEA (ED EQUIPARATI)

OGGETTO

Il decreto legislativo 6 febbraio 2007 n.30 ha abrogato la Carta di soggiorno per i cittadini comunitari od equiparati. Sono cittadini comunitari tutti coloro che sono in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri della comunità europea. Ad oggi, dopo l’ingresso avvenuto il 1° gennaio 2007 di Romania e Bulgaria nella U.E. gli Stati che ne fanno parte sono diventati 27 e precisamente, oltre all’Italia ed ai due citati: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
“N.B. sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Lichtienstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino”.
 A partire dall'11 aprile 2007 sarà competenza dei Comuni provvedere al rilascio di certificazione attestante la regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari, pertanto gli uffici Anagrafe provvederanno al rilascio dei seguenti certificati:

  1. attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica;
  2. attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell’unione europea;
  3. attestazione di soggiorno permanete per i cittadini dell’unione europea;

DOVE RIVOLGERSI

Sede Comunale Via Libertà 103 piano terra
Relazioni con il pubblico:  Ufficio Anagrafe

ORARIO

(Clicca ORARI UFFICI)

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA

I cittadini comunitari aventi i requisiti:

  1. chi é lavoratore subordinato o autonomo;
  2. chi dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  3. chi é iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
  4. Chi é familiare, come definito dall'articolo 2 del presente Decreto Lgs., che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi abbia le condizioni sopra descritte alle lettere a), b) o c).
Il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:

  1. è temporaneamente inabile  al lavoro a seguito di una malattia o infortunio;
  2. è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
  3. è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
  4. segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

MODALITA' DI RICHIESTA

La richiesta deve essere formulata personalmente all’Ufficio Anagrafe richiedendo:

  1. l’attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica: al momento della richiesta di iscrizione in anagrafe;
  2. l’attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell’unione europea: per chi era già residente prima del 11 aprile 2007;
  3. l’attestazione di soggiorno permanete per i cittadini dell’unione europea: per chi ha soggiornato legalmente almeno da 5 anni sul territorio nazionale; (nota bene: al fine del calcolo dei 5 anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d’inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall’interessato, il quale è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per richiedere le certificazioni presentare i seguenti documenti:

  1. attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica: Vedi scheda cittadini comunitari dopo l'11 aprile
  2. attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell’unione europea; Vedi scheda cittadini comunitari prima dell'11 aprile
  3. attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’unione europea; Vedi scheda soggiorno permanente

ITER E TEMPI

  1. attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica: contestuale alla richiesta di residenza;
  2. attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell’unione europea: entro 90 gg dalla richiesta;
  3. attestazione di soggiorno permanete per i cittadini dell’unione europea: entro 30 gg dalla richiesta;

 

DECORRENZA

Dal giorno della richiesta della certificazione. 

COSTO

  1. attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica: gratuito;
  2. attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell’unione europea: una marca da bollo da 14,62 euro + 0,52 euro;;
  3. attestazione di soggiorno permanete per i cittadini dell’unione europea: una marca da bollo da 14,62 euro + 0,52 euro;

STRANIERI

I cittadini stranieri sono esclusivamente quelli estracomunitari

NOTE

SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI, SEGNALAZIONI

Possono essere presentati all' U.R.P. anche inviandoli all’indirizzo e_mail
oppure possono essere indirizzati al Sindaco

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

Ufficiale d’Anagrafe

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 24 dicembre 1954 n. 1228
D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - testo unico sulla documentazione amministrativa –

- D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico sulla documentazione amministrativa
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (pubblicato in G.U. n. 72 del 27.03.2007)
- Circolare n. 19 del 6 aprile 2007.
- Circolare Prefettura di Bologna n.374/2007
- Circolare Prefettura di Bologna n.389/2007 (circolare n.45/2007 del ministero dell’interno) 

AGGIORNATA AL

30.08.2007 – ssdd/ana/dlgs 30-2007 certificazione regolare x cittadini comunitari.doc