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DICHIARAZIONE DI PRESENZA PER CITTADINI EXTRA UE |
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OGGETTO |
Sono approdate sulla «Gazzetta Ufficiale» 181 di lunedì le modalità della «dichiarazione di presenza» (sostitutiva dei permesso di soggiorno) dei cittadini extra Uè in Italia per visite, affari, turismo e studio di durata inferiore a tre mesi.
Il decreto dell'Interno 26 luglio 2007 stabilisce infatti che chi arriva da fuori area Schengen assolve l'obbligo presentandosi alla frontiera: a controprova la polizia appone il timbro sul documento di viaggio.
Chi invece proviene da Paesi Schengen, dichiara la presenza entro otto giorni dall'ingresso, al Questore della Provincia cui si trova, utilizzando il modulo allegato al decreto stesso, copia della dichiarazione va esibita, a richiesta, agli agenti Ps.
Solo così il cittadino extra comunitario può attestare la regolarità della sua permanenza Italia evitando l'espulsione. |
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DOVE RIVOLGERSI |
Provenienza Area Schengen: Questura della provincia in cui si dimora;
Provenienza Fuori Area Schengen: valichi di frontiera;
Per la modulistica anche presso: Sede Comunale Via Libertà 103 piano terra
Relazioni con il pubblico: Ufficio Anagrafe |
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ORARI
E REFERENTI |
(Clicca ORARI
UFFICI) |
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CHI PUO' FARE LA RICHIESTA |
Il cittadino straniero extracomunitario. |
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MODALITA' DI RICHIESTA |
Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza di cui all'Articolo 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera.
L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.
Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Nota Bene: Non dovranno invece nemmeno rivolgersi alla polizia i cittadini extraue che sono entrati in Italia passando per Paesi Schengen (Austria, Belgio, Danimarca,Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia,Islanda,Lettonia, Lituania, Lussemburgo,Malta,Norvegia, Paesi Bassi,Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia,Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e alloggiano in alberghi, bed & breakfast, campeggi e altre strutture che sono tenute a tenere un registro dei loro ospiti e a comunicare alla Questura i nuovi arrivi.
La schedina di registrazione che si compila all'arrivo fungerà da dichiarazione di presenza, sarà quindi bene farsene dare una copia da esibire durante un eventuale controllo da parte delle forze dell'ordine.
Gli unici a dover fare una dichiarazione ad hoc saranno i cittadini extracomunitari arrivati in Italia passando da paesi Schengen che magari alloggiano a casa di amici o parenti.
L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovra' essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. |
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE |
- Documento di riconoscimento
- Documento di viaggio
Visto di ingresso (se previsto) |
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ITER E TEMPI |
Provenienza Area Schengen: presentazione entro 8 giorni al Questore della Provincia in cui si trova;
Provenienza Fuori Area Schengen: presentazione immediata al valico di frontiera; |
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DECORRENZA |
Provenienza Area Schengen: ---;
Provenienza Fuori Area Schengen: immediata; |
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COSTO |
Nessuno |
| STRANIERI
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Sono “stranieri” solo i cittadini extra unione europea |
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NOTE |
Paesi area Schengen: Austria, Belgio, Danimarca,Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia,Lettonia, Lituania, Lussemburgo,Malta, Paesi Bassi,Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia,Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, (ma non Irlanda e Regno Unito), più Islanda e Norvegia (che non appartengono all'UE). |
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SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI,
SEGNALAZIONI |
Possono
essere presentati all' U.R.P. anche inviandoli all’indirizzo e_mail
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RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA |
Ufficiale
d’anagrafe |
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635
- D.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1656
- Legge 21 novembre 1967 n. 1185
- Legge 151/75 riforma del diritto di famiglia
- D.P.R. 06 agosto 1974 n. 649
- D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 - testo unico sulla documentazione amministrativa.
- D.P.R. del 18 gennaio 2002 n. 54 - testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.L.28/05/2007
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AGGIORNATA
AL |
23.04.2008 – ssdd/ana/dichiarazione di presenza per cittadini extra ue |
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