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RICHIESTA DI RESIDENZA
CITTADINI appartenenti a Stati membri dell' UNIONE EUROPEA (ED EQUIPARATI) |
OGGETTO |
Sono cittadini comunitari tutti coloro che sono in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri della comunità europea. Ad oggi, dopo l’ingresso avvenuto il 1° gennaio 2007 di Romania e Bulgaria nella U.E. gli Stati che ne fanno parte sono diventati 27 e precisamente, oltre all’Italia ed ai due citati: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
“N.B. sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Lichtienstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino”
I cittadini dei 26 Paesi dell'Unione Europea hanno diritto d'ingresso in Italia dove possono soggiornare per un periodo non superiore a 3 mesi senza alcuna formalità. E' sufficiente essere in possesso della carta d'identità. Il diritto di soggiorno fino a 3 mesi è comunque subordinato alla disponibilità di risorse economiche che gli impediscono di diventare un onere per lo Stato italiano, e finché non costituiscono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il diritto al soggiorno superiore a 3 mesi, invece, é riconosciuto solo se sussiste uno dei seguenti requisiti:
- si tratta di un lavoratore subordinato o autonomo;
- il cittadino dell'U.E. dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria;
- si tratta di studente iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o formazione professionale e dispone di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria.
In questi casi il cittadino dell'Unione Europea, a partire dall'11 aprile 2007, non dovrà più richiedere la carta di soggiorno alla Questura in quanto questo documento é stato abolito dovrà, invece, richiedere l'iscrizione all'anagrafe del Comune dove intende stabilirsi.
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| DOVE
RIVOLGERSI |
Sede Comunale Via Libertà 103 piano terra
Relazioni con il pubblico: Ufficio Anagrafe
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| ORARIO |
(Clicca
ORARI UFFICI) |
| CHI
PUO' FARE LA RICHIESTA |
La richiesta deve essere formulata personalmente all’Ufficio Anagrafe:
- Per il cambio di residenza in un edificio di nuova costruzione, occorre, per prima cosa, il numero civico, che verrà rilasciato dall’Ufficio Tecnico, Settore Urbanistica.
- Per chi entra in un nucleo famigliare già esistente, occorre la firma di un componente maggiorenne della famiglia stessa.
Ai fini dell’esatta identificazione della nuova abitazione e relativo numero civico è opportuno segnalare il nome di un componente del nucleo famigliare che occupa l’abitazione precedente.
Per ottenere l'iscrizione anagrafica il cittadino comunitario deve dimostrare con idonea documentazione che é in possesso dei seguenti requisiti:
- é lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- é iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
- é familiare, come definito dall'articolo 2 del presente Decreto Lgs., che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi abbia le condizioni sopra descritte alle lettere a), b) o c).
Il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:
- è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o infortunio;
- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
- segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
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| MODALITA'
DI RICHIESTA |
La richiesta deve essere formulata personalmente all’Ufficio Anagrafe:
- Per il cambio di residenza in un edificio di nuova costruzione, occorre, per prima cosa, il numero civico, che verrà rilasciato dall’Ufficio Tecnico, Settore Urbanistica.
- Per chi entra in un nucleo famigliare già esistente, occorre la firma di un componente maggiorenne della famiglia stessa.
Ai fini dell’esatta identificazione della nuova abitazione e relativo numero civico è opportuno segnalare il nome di un componente del nucleo famigliare che occupa l’abitazione precedente.
Per ottenere l'iscrizione anagrafica il cittadino comunitario deve dimostrare con idonea documentazione che é in possesso dei seguenti requisiti:
- é lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- é iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
- é familiare, come definito dall'articolo 2 del presente Decreto Lgs., che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi abbia le condizioni sopra descritte alle lettere a), b) o c).
Il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:
- è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o infortunio;
- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
- segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
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| DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE |
Per richiedere l'iscrizione nell’anagrafe del Comune di Medicina, occorre presentarsi muniti di:
- Carta d’identità (o fotocopia) di tutti i richiedenti
- Codice Fiscale (o fotocopia) di tutti i richiedenti;
- Patenti di guida (o fotocopia) e Libretti di circolazione (o fotocopia) dei veicoli posseduti (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, rimorchi, ecc.) per l'automatica variazione della residenza sugli stessi.
- Per le targhe degli autobus, dei veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate o a servizio di taxi o al noleggio con conducente occorre rivolgersi all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione (Clicca Numeri Utili)
Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Oltre quanto previsto per i cittadini italiani, per l'iscrizione anagrafica, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);
b) la disponibilità di un reddito annuo (derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente), vedi Scheda sul reddito, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);(“vedi modelli comunitari che trovano applicazione”)
c) l'iscrizione (“vedi modelli comunitari che trovano applicazione”) presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché a disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c);(“vedi modelli comunitari che trovano applicazione”)
4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa vigente, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto;
b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio. |
ITER
E TEMPI |
- L'Ufficiale d'Anagrafe, ricevuta la richiesta, effettua gli accertamenti necessari per verificare l’esistenza della dimora abituale avvalendosi anche degli Agenti di Polizia municipale; successivamente trasmette al Comune di precedente iscrizione anagrafica, il relativo modello per la cancellazione. Vedi tabella riepilogativa Cittadini comunitari
- A conclusione degli accertamenti il neoresidente riceverà la comunicazione di accoglimento della richiesta di residenza con l’indicazione della data di decorrenza.
- Se l’accertamento risulta negativo verrà notificato al richiedente il motivo del mancato accoglimento.
All'atto della richiesta di iscrizione anagrafica, é rilasciata una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta. |
| DECORRENZA |
- La cancellazione dall’anagrafe del Comune di precedente residenza e l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di Medicina avranno la stessa decorrenza, cioè quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato all’Ufficio Anagrafe.
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COSTO |
Tutte le pratiche relative al trasferimento di residenza compreso i cambi di indirizzo su patenti e libretti di circolazione dei relativi mezzi intestati, sono esenti da qualsiasi imposta. |
STRANIERI |
I cittadini comunitari e stranieri (eventuali famigliari) devono comprovare il proprio stato civile (coniugato, non coniugato) presentando certificato di matrimonio originale tradotto e legalizzato.
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| NOTE |
Il promemoria delle attività conseguenti al cambio di residenza è riportato nella scheda Attività conseguenti al cambio di residenza o indirizzo (Clicca
Attività conseguenti al cambio di residenza o indirizzo)
Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno sino a tre mesi e superiore a tre mesi (articoli 6 e 7), è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Spese sanitarie:
- Il lavoratore cittadino dell’Unione e i suoi famigliari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale;
- I cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, nonché i famigliari a loro carico, devono produrre polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale. Ai fini dell’iscrizione anagrafica, la durata della polizza sanitaria deve essere di almeno 1 anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno. I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (O e 37) presentati dai cittadini dell’Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell’iscrizione anagrafica. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.
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| SUGGERIMENTI,
OSSERVAZIONI, SEGNALAZIONI |
Possono
essere presentati all' U.R.P. anche inviandoli all’indirizzo e_mail 
oppure possono essere indirizzati al Sindaco  |
| RESPONSABILE
DELL’ISTRUTTORIA |
Ufficiale
d’Anagrafe |
| RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO |
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| NORMATIVA
DI RIFERIMENTO |
Legge 24 dicembre 1954 n. 1228
D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - testo unico sulla documentazione amministrativa –
- D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico sulla documentazione amministrativa
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (pubblicato in G.U. n. 72 del 27.03.2007)
- Circolare n. 19 del 6 aprile 2007.
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| AGGIORNATA
AL |
30.08.2007 – ssdd/ana/dlgs 30-2007 residenza nel comune di medicina.doc |