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UFFICIO ENTRATE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008
Esenzione dell'ICI sulla prima casa
Il Consiglio dei Ministri con D.L. 27/05/2008, n. 93 (GU n. 124 del 28/05/2008) ha stabilito che, a decorrere dall’anno di imposta 2008, non è più dovuta l'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza (così come stabilito dall’art. 18 del vigente  Regolamento Comunale l’applicazione dell’I.C.I.), ad eccezionedi quelle di categoria catastale A1, A8, A9, alle quali si continua ad applicare la detrazione per abitazione principale pari a Euro 104.00.
L’esenzione riguarda altresì le abitazioni equiparate all’abitazione principale dall’art. 17 comma 2 Regolamento comunale ovvero:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

- l’unità immobiliare concessa dal possessore in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli), che la occupano quale abitazione principale, risultante dalla residenza anagrafica previa autocertificazione da presentare all’Ufficio Entrate entro il termine per il pagamento della prima rata, ovvero della seconda rata se i requisiti vengono acquisiti successivamente. La comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell’aliquota agevolata ed è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.

La nuova norma si rende già applicabile in sede di acconto 2008:

- Chi avesse già effettuato il versamento per l'anno 2008 può chiederne il rimborso all’Ufficio Entrate del Comune: alla domanda, in carta semplice, dovrà essere allegata copia della ricevuta del versamento;

- Per coloro che hanno effettuato la compensazione ICI attraverso il modello 730, sarà possibile presentare modelli integrativi. Si consiglia di prendere contatti con il proprio CAF entro il mese di ottobre.

Aliquote anno 2008
(approvate con deliberazione  C.C. n. 6  del  11/02/2008)


- aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille, da applicarsi in tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota.

- aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per:
le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria catastale A1, A8 e A9.)

- aliquota agevolata nella misura dello 0,1 per mille per:
in deroga al limite minimo stabilito dal D. Lgs. n. 504/92, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge 9/12/1998 n. 431, a favore  dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 previamente trasmessi al Comune. L’aliquota agevolata potrà essere applicata dai proprietari che, ogni anno, entro il termine per il pagamento della prima rata ovvero della seconda rata se i requisiti vengono acquisiti successivamente presentino all’Ufficio Tributi apposita comunicazione corredata da copia integrale del contratto d’affitto da cui si possa desumere l’aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2 della Legge 9/12/1998 n. 431. La comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell’aliquota agevolata ed è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.

- aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per:
 per le aree fabbricabili e per gli alloggi non locati, ovvero unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10) utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto e non locata né data in comodato a terzi ivi residenti.

Versamento
Il versamento potrà essere effettuato:
- sul conto corrente postale n. 51818755 intestato a Comune di Medicina I.C.I. Servizio Tesoreria e sarà senza spese presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Ravenna;
- utilizzando il modello F24, mediante compilazione nella “Sezione ICI ed altri tributi locali” indicando il Codice Comune F083.

Scadenze versamento
Entro il 16 giugno Acconto o Unico versamento
Dal 1 al 16 dicembre Saldo