Pesca sportiva o ricreativa
Esercizio della pesca - sintesi della normativa vigente
La licenza che autorizza l'esercizio della pesca sportiva è costituita dalla
ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui siano riportati i dati anagrafici.
La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.
Per praticare la pesca sportiva i residenti in Emilia-Romagna possono acquisire la licenza di tipo “B” che ha validità di 1 anno a partire dalla data del pagamento, effettuando un versamento di € 22,72 sul c.c. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali.
Per praticare la pesca sportiva tutti gli interessati possono acquisire la licenza di tipo “C” che ha validità di 30 giorni a partire dalla data del pagamento, effettuando un versamento di € 6,82 sul c.c. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali.
Non sono tenuti all'obbligo del versamento le seguenti categorie:
- i minori di anni 12 se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato perché ultra sessantacinquenne;
- i minori di anni 18 se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e esercizio della pesca organizzato dalle associazioni piscatorie;
- coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
- persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3.
I pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D" e la pesca ai salmonidi in acque classificate “C” devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.
Divieti
E' vietata la pesca con:
a) con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;
b) con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche;
c) con con l'impiego della corrente elettrica o di fonti luminose;
d) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue; e) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti;
e) con reti od altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
f) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca;
g) la pesca da natante e da qualunque tipo di attrezzatura galleggiante.
È fatto altresì divieto di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze.
Orari di pesca
L'esercizio della pesca nelle acque delle zone classificate "A" non è soggetto a limitazione di orario.
Nelle acque di altra categoria, la pesca è consentita secondo gli orari sotto indicati:
a) dal 1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
b) dal 1 marzo al 30 aprile: dalle ore 5.00 alle ore 19.00;
c) dal 1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4.00 alle ore 20.00;
d) dal 1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4.00 alle ore 21.00;
e) dal 1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5.00 alle ore 19.00;
f) dal 1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 18.00.
Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere effettuati gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.
Per la sola pesca dell'Anguilla e del Pesce gatto, consentita esclusivamente con l'uso della canna, nei tratti dei corsi d'acqua compresi nelle zone "B" e nelle acque di bonifica il termine della giornata di pesca è stabilito comunque alle ore 24.00. Durante la pesca notturna dell'Anguilla e del Pesce gatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad esclusione di quelle alloctone.
Nelle acque "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19.00 della prima domenica di ottobre e le ore 5.00 dell'ultima domenica di marzo.
Normativa e link utili
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