La Regione Emilia-Romagna ha attivato una procedura immediata e sperimentale che consente di velocizzare e alleggerire l’attività di sostegno ai nuclei familiari colpiti dall’alluvione.
Primo contributo immediato per sostenere le famiglie
Si tratta di un primo acconto di 3.000 euro, per poi arrivare fino a un massimo di 5.000 euro.
A questo, si può aggiungere un ulteriore contributo forfettario di 750 euro per le spese legate alla perizia asseverata, necessaria per rilevare i danni soltanto di importo superiore a 5.000 o per danni non coperti da questa ordinanza al fine di impostare futuri provvedimenti.
Per danni fino a 5.000 euro non è richiesta la perizia.
Tra gli esempi delle spese che potranno essere rimborsate con il contributo (e che dovranno essere documentate): la pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti, gli interventi su elementi strutturali e impiantistici; spese per mobili ed elettrodomestici, ma anche – per la prima volta in una situazione di calamità – acquisto dell’abbigliamento, stoviglie e utensili, ed eventuale materiale didattico per i figli.
Chi può chiedere il contributo?
Possono presentare domanda i nuclei familiari che avevano alla data dell’evento dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa allagata o interessata da movimenti franosi che l’hanno resa non utilizzabile.
Il contributo può essere riconosciuto anche per danni alle parti comuni di un edificio residenziale (es.condominio) in cui è presente, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa, in cui i danni non consentono l’utilizzo dell’edificio (vedi art. 1 comma 1 dell’ordinanza)
Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa
Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.
In caso di dubbi circa l’effettiva dimora abituale nell’abitazione sgomberata, il Comune richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi).
Se la documentazione richiesta non viene prodotta entro il termine, la domanda sarà rigettata.
Per nucleo familiare si intende quello risultante dal certificato storico dello stato di famiglia.
Come chiedere il contributo?
Per richiedere il contributo bisogna utilizzare i moduli allegati:
- domanda di acconto (modulo a1);
- delega in caso di comproprietà (modulo a2);
- delega del proprietario per il locatario residente per interventi e contributo (modulo a3);
- delega a favore dei condomini in assenza di amministratore (modulo a4);
- delega dei condomini agli amministratori di condominio modulo a5);
- procura speciale in caso di necessità (modulo a6);
- domanda di saldo e giustificativi di spesa (modulo b1).
- schema perizia
La domanda va presentata su apposito modulo e può essere consegnata a mano o spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Comune di Medicina – Ufficio edilizia privata – via Libertà, 103 Medicina indicando nell’oggetto “Primo contributo per l’immediato sostegno”.
ll Comune dopo aver ricevuto la domanda, verifica i dati dichiarati e trasmette al presidente della Regione, commissario per l’emergenza, e al Dipartimento nazionale della Protezione civile i dati minimi (nome, cognome, telefono, mail e codice IBAN) per procedere ai pagamenti.
Informazioni e supporto
Se vuoi maggiori informazioni o supporto per compilare la domanda puoi chiedere un appuntamento con l’ufficio edilizia privata tramite:
- email ediliziaprivata@comune.medicina.bo.it
- tel. 051 6979 208-303
Tempi
Il commissario per l’emergenza acquisirà dai Comuni l’esito delle istruttorie alle domande:
- di acconto entro il 30 giugno 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a 15 giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che è fissato per i cittadini al 30 agosto 2023.
- di saldo entro 15 luglio 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a 15 giorni dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo, che è prorogata per i cittadini al 31 dicembre 2023
Domande frequenti (FAQ)
1. Cosa si intende per abitazione principale, abituale e continuativa?
Si tratta dell’abitazione principale del proprietario o dell’inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario) nella quale, alla data dell’evento calamitoso, il proprietario o l’inquilino dimorava abitualmente e continuativamente o come singolo o con il suo nucleo familiare.
2. Come comprovare il carattere principale, abituale e continuativo dell’abitazione in cui alla data dell’evento calamitoso non risulta la residenza anagrafica?
La dimora abituale e continuativa, se non coincide con la residenza anagrafica, va comprovata al Comune, tramite la presentazione di copia dei contratti di utenza (acqua, luce, gas) intestati al proprietario o all’inquilino o ad altro componente del rispettivo nucleo familiare e delle bollette, relative ad almeno sei mesi antecedenti l’evento calamitoso, dalle quali si evinca un consumo medio e commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare.
3. Cosa si intende per abitazione diversa da quella principale abituale e continuativa?
Si tratta dell’abitazione c.d. secondaria (sfitta) a disposizione del proprietario, nella quale non dimora abitualmente né il proprietario né un inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario).
4. Chi può richiedere il contributo per l’abitazione principale abituale e continuativa?
Il contributo può essere richiesto dal proprietario:
– sia per i danni alla propria abitazione principale, abituale e continuativa;
– sia per i danni all’abitazione, di sua proprietà, ma costituente abitazione, principale, abituale e continuativa dell’inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario).
Il contributo può essere richiesto anche dall’inquilino se, autorizzato dal proprietario, esegue gli interventi di ripristino dei danni accollandosi la spesa. In tal caso, alla domanda di contributo sottoscritta dall’inquilino va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo del proprietario, utilizzando il modulo A3.
5. Come può il Comune - Organismo istruttore verificare che la domanda di contributo non sia stata presentata da più di un componente dello stesso nucleo familiare in cui non risulta, alla data dell’evento, la residenza anagrafica di tale nucleo?
Al fine di accelerare le attività di controllo da parte del Comune-Organismo istruttore (amministrazione procedente) e quindi di consentire il pagamento del contributo entro i ristretti termini fissati dall’ordinanza n. 999/2023, è possibile allegare alla domanda di contributo (richiesta di acconto) il certificato storico dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza anagrafica del nucleo familiare (amministrazione certificante).
6. Il contributo forfettario di 750,00 euro per la perizia asseverata è erogato in questa fase anche nei casi previsti all’art. 2 della OCDPC 999/2023 (abitazioni sfitte, immobili sedi di associazioni senza scopo di lucro) o si rinvia alla fase della “ricostruzione”?
NO, il contributo forfetario per la perizia si aggiunge alla prima misura economica di immediato sostegno che è accessibile solo dai nuclei familiari che hanno subito danni diretti (allagamenti o interessamento da movimento franoso) all’abitazione principale, abituale e continuativa. Chi non è in questa condizione può provvedere, in questo momento, unicamente solo alla redazione della perizia a proprio carico, e il costo relativo potrà essere ricompreso nei contributi di ricostruzione che saranno definiti in seguito.
7. Come avviene l’erogazione dell’acconto e del saldo?
L’acconto viene erogato in misura predefinita (3.000 euro). Il saldo viene, invece, erogato fino alla concorrenza del massimo di ulteriori 2.000 euro. La piattaforma, che prevede il caricamento della documentazione e la valorizzazione della relativa spesa (solo a scopo di supporto istruttorio per il Comune), consentirà di specificare l’importo del saldo sulla base della documentazione che il Comune carica e ammette.
8. E’ possibile riconoscere il contributo nei casi in cui la pertinenza sia allagata o interessata da movimenti franosi o smottamenti, ma l’abitazione principale, abituale e continuativa integra?
NO, il contributo è accessibile solo dai nuclei familiari che hanno subito danni diretti (allagamenti o interessamento da movimento franoso) all’abitazione principale, abituale e continuativa, come specificato chiaramente al comma 1. In tale circostanza, il contributo può essere speso (per le finalità e tipologie previste) anche in relazione alle eventuali pertinenze (box, garage, cantina). Chi non è in questa condizione e ha subito danni SOLO alle pertinenze può provvedere, in questo momento, unicamente solo alla redazione della perizia a proprio carico, e il costo relativo potrà essere ricompreso nei contributi di ricostruzione che saranno definiti in seguito
9. E’ ammissibile al contributo la documentazione di spesa intestata ad un componente del nucleo familiare, non proprietario o comproprietario dell’abitazione principale, abituale e continuativa?
SI
10. E’ possibile accedere al contributo per il ripristino di una strada vicinale?
SI, se la strada vicinale è privata ed è l’unica via di accesso all’abitazione principale, abituale e continuativa o all’edificio residenziale in cui è presente almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa. Se la strada è al servizio di più abitazioni e/o comunque di un edificio residenziale, la domanda di contributo è presentata dall’amministratore del condominio, se costituito o, se non costituito, da uno dei condomini, proprietari delle abitazioni.
11. Sono ammissibili a contributo le spese per l’acquisto/rispristino di: biciclette, occhiali, trapani (anche con funzione di avvitatore), compressori, spazzolini, piastre capelli, smerigliatrici, idropulitrici, etc.?
E’ riconoscibile ciò che rientra nella categoria degli “elettrodomestici” e in quella di “utensili di uso comune”.
12. E’ riconoscibile il contributo per il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l’accesso all’edificio residenziale in cui NON è presente almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa?
NO
13. Cosa si intende per fruibilità dell’edificio residenziale?
Per fruibilità si intende la possibilità di utilizzo delle parti comuni solo una volta ripristinati i relativi danni, quali, ad esempio: quelli agli impianti di erogazione dei servizi essenziali (acqua, e/o gas e/o corrente elettrica e/o sistema fognario), quelli all’area/fondo esterno che non consentono l’accesso all’edificio e conseguentemente all’abitazione, principale, abituale e continuativa ivi ubicata, quelli strutturali che ne hanno compromesso o potrebbero compromettere la sicurezza strutturale e/o, quelli non strutturali (finiture: intonacatura, tinteggiatura delle facciate interne ed esterne, pavimentazione interna, serramenti) che, anche in caso di ristagno ed infiltrazione d’acqua, ne hanno compromesso la funzionalità e/o i requisiti igienico/sanitari;
14. Impianti di erogazione servizi essenziali per l’abitazione abitazione principale, abituale e continuativa.
Nel caso di impianti di erogazione di servizi essenziali per l’abitazione principale, abituale e continuativa (acqua e/o gas e/o corrente elettrica e/o sistema fognario) presenti all’interno di cantine, box, etc. – pertinenze o meno dell’abitazione principale, abituale e continuativa del proprietario o dell’inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario) – la domanda di contributo può essere richiesta anche se l’abitazione non ha subito direttamente danni.
15. Nel caso di un immobile dato in affitto che presenta danni alla struttura (di proprietà del proprietario) e danni ai beni (di proprietà dell'affittuario), la domanda può essere presentata da entrambi, ciascuno per la propria parte?
No, la domanda deve essere una sola per unità immobiliare; essendo stato approvato (in allegato 3
all’OCPDC n. 999/2023) unicamente il modello di dichiarazione di rinuncia del proprietario, è desumibile
una prevalenza alla presentazione della domanda da parte di quest’ultimo. Pertanto, potrà essere
presentata una sola domanda per singola unità immobiliare da:
– Proprietario per i danni all’abitazione (ad eventuali arredi se di sua proprietà e non dell’inquilino);
OPPURE
– Inquilino per i danni ai propri beni (Arredi, Elettrodomestici, Materiale didattico, Stoviglie e utensili di
uso comune, Abbigliamento);
OPPURE
– Inquilino per i danni ai propri beni (Arredi, Elettrodomestici, Materiale didattico, Stoviglie e utensili di
uso comune, Abbigliamento) e per i danni all’abitazione del proprietario dietro rinuncia di
quest’ultimo (di cui al modulo A3);
16. È riconosciuto il contributo per danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un’impresa destinati alla data dell’evento calamitoso all’esercizio di un’attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all’uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un’impresa?
No. In questi casi, tuttavia, può essere presentata la domanda di contributo da parte del soggetto per cui
l’unità immobiliare costituisce abitazione principale, abituale e continuativa e chiaramente con riferimento
ai soli i beni mobili di proprietà (arredi, elettrodomestici, materiale didattico, stoviglie e utensili di uso comune, abbigliamento).
17. Termini presentazione domande e documentazione di spesa
Presentazione della domanda di acconto entro il 30 agosto 2023.
Presentazione della domanda di saldo entro il 31 ottobre 2023.
Presentazione della documentazione giustificativa completa anche da parte del beneficiario dell’acconto entro il 31 ottobre 2023.
La perizia deve essere trasmessa al Comune entro un termine che verrà definito con successivo provvedimento.
18. Termini trasmissione istruttoria da parte dei Comuni e pagamenti ai beneficiari
I Comuni sono tenuti a trasmettere al Commissario delegato l’esito delle istruttorie delle domande di acconto al 30 giugno 2023; al 15 luglio 2023; al 30 luglio 2023; al 15 agosto 2023; al 30 agosto 2023; al 15 settembre 2023.
I Comuni sono tenuti a trasmettere al Commissario delegato l’esito delle istruttorie delle domande di saldo entro al 15 luglio 2023; al 30 luglio 2023; al 15 agosto 2023; al 30 agosto 2023; al 15 settembre 2023; al 30 settembre 2023; al 15 ottobre 2023; al 30 ottobre 2023; al 15 novembre 2023.
Dopo ciascuna delle scadenze sopra riportate, il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle istruttorie dei Comuni, disporrà il pagamento per il tramite di un soggetto affidatario senza implicazioni di carattere amministrativo-contabile da parte degli enti locali.
19. Danni alle abitazioni principali e alle parti comuni: quante domande di contributo è possibile presentare?
Una domanda di contributo per ogni abitazione principale, abituale e continuativa allagata o interessata da movimenti franosi o smottamenti e un’unica domanda di contributo per le parti comuni.
20. l nominativo del richiedente il contributo deve sempre coincidere con l’intestatario del conto corrente di cui si segnala l’IBAN per il relativo accredito?
Si, perché in caso venga indicato un conto corrente intestato a un diverso nominativo il pagamento sarà automaticamente bloccato e dovrà essere riverificato. Con un’unica eccezione: per le richieste di contributo relative alle parti comuni degli edifici residenziali composti da più unità abitative, costituiti, o meno, in
formale condominio, quando la richiesta è effettuata da uno dei condòmini delegato dagli altri (Modulo A4) o dall’Amministratore (Modulo A5), se il conto corrente di cui viene fornito l’IBAN è intestato al condominio, dovrà esserne comunicata l’esatta intestazione, al momento della presentazione della domanda.
21. Per quali danni il conduttore (inquilino) di un alloggio di ERP (Edilizia residenziale pubblica) può chiedere il contributo di immediato sostegno?
L’inquilino può richiedere il contributo unicamente per i beni mobili di sua proprietà (arredi, elettrodomestici, materiale didattico, stoviglie e utensili di uso comune, abbigliamento) in quanto per i danni strutturali e non strutturali subiti dagli alloggi ERP non si applica la misura di immediato sostegno prevista dall’ordinanza n. 999/2003.
22. Come vanno effettuati i pagamenti dei cittadini per poter accedere ai contributi?
Sono ammissibili i pagamenti effettuati a mezzo moneta elettronica (carta di credito, bancomat, etc.) corredati dalla relativa documentazione fiscale giustificativa (fatture o scontrini fiscali c.d. “parlanti “). È ammesso, altresì, il pagamento in contanti, purché sempre in presenza della sopra citata documentazione fiscale giustificativa che consenta di risalire in maniera chiara ed inequivocabile a chi ha effettuato il
pagamento e di ricondurre l’acquisto o l’intervento di ripristino ai danni ammissibili ai sensi dell’Ocdpc n. 999/2023.
23. Nei casi in cui il richiedente abbia una propria ditta in grado di effettuare i lavori di ripristino, è possibile emettere la fattura a proprio conto?
Non sono ammesse le c.d. “autofatture” in caso di lavori in “amministrazione diretta” con impiego di proprie maestranze, ma solo le fatture per acquisto, presso terzi fornitori, di materiali da utilizzare per l’esecuzione dei lavori.
24. Occorre la marca da bollo sulle domande di contributo (acconto e saldo) per l’immediato sostegno?
No. L’art. 8-ter della Tabella B (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) allegata al D.P.R. n. 642/1972 (Disciplina dell’imposta di bollo) prevede l’esenzione.
Allegati
- Ordinanza regionale immediato sostegno
- Modulo A1- domanda di acconto
- Modulo A2 - delega in caso di comproprietà
- Modulo A3 - delega rinuncia del proprietario
- Modulo A4 - delega al condominio
- Modulo A5 -delega all'amministratore di condominio
- Modulo A6 - procura speciale in caso di necessità
- Modulo B1 - domanda di saldo e giustificativi di spesa
- Allegato 8 - schema di perizia