Al via le domande per il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS).

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, commissario dell’emergenza, ha firmato il 28/05 il Decreto che approva il primo piano degli interventi urgenti.

Il Decreto permette di chiedere il contributo di autonoma assistenza (CAS) ai cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni a causa l’alluvione in Emilia-Romagna e che hanno trovato un alloggio alternativo (per esempio da parenti o amici, o altre sistemazioni).

Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.

 

Importo mensile del contributo

Vedi art. 7 della Direttiva

Gli importi al mese previsti sono:

€ 400,00 per il nucleo con 1 componente

€ 500,00 per il nucleo con 2 componenti

€ 700,00 per il nucleo con 3 componenti

€ 800,00 per il nucleo con 4 componenti

€ 900,00 per il nucleo con 5 o più componenti.

Il contributo è aumentato di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare:

  • di età superiore a 65 anni
  • portatore di handicap;
  • disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%

 

Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa

Vedi art. 3 della Direttiva.

Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.

In caso di dubbi circa l’effettiva dimora abituale nell’abitazione sgomberata in cui risulta stabilita alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica, il Comune richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi).

Se la documentazione richiesta non viene prodotta entro il termine, la domanda sarà rigettata. Per nucleo familiare si intende quello risultante dal certificato storico dello stato di famiglia

Il contributo spetta fino alla data di accertamento del ripristino di agibilità dell’abitazione, fatti salvi i casi di esclusione e/o sospensione del contributo previsti dalla specifica direttiva.

 

Come presentare la domanda?

se sei residente compila il MODULO di contributo per l’autonoma sistemazione.

La domanda va presentata entro il 30 giugno 2023 su apposito modulo e può essere consegnata a mano o spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Comune di Medicina – Ufficio edilizia privata – via Libertà, 103 Medicina indicando nell’oggetto “Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS).

Informazioni e supporto

Se vuoi maggiori informazioni o supporto per compilare la domanda puoi chiedere un appuntamento con l’ufficio edilizia privata tramite:

 

Domande frequenti (FAQ) 

1. Motivazioni ordinanza di sgombero/evacuazione.

Le ragioni che hanno determinato l’evacuazione di un nucleo familiare dalla propria abitazione possono essere dipese da una inagibilità diretta (danni strutturali che ne hanno compromesso la sicurezza strutturale e/o assenza  dei requisiti igienico sanitari per infiltrazioni, ristagno d’acqua, etc.) o indiretta (frana in aderenza al fabbricato, frana incombente che minaccia il fabbricato, interruzione della viabilità, strada dissestata, etc., che rappresentano  quindi un rischio per  l’incolumità del nucleo familiare o comunque  cause che impediscono l’accesso all’abitazione).

In entrambi i casi vi è diritto al CAS.

2. È possibile presentare la domanda di CAS in assenza di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione?

In assenza di un’ordinanza sindacale di sgombero, la domanda di CAS può comunque essere presentata dal nucleo familiare avente la residenza anagrafica nell’abitazione dalla quale si è allontanato a seguito di un ordine di evacuazione emesso con atto scritto o con altre modalità e rivolto alla pluralità dei cittadini residenti nelle aree individuate, anche con rappresentazioni cartografiche, come aree colpite dall’evento calamitoso ed in cui è ubicata l’abitazione in questione.

In assenza di un’ordinanza sindacale di sgombero  o di un ordine di evacuazione come sopra indicato,  il nucleo familiare può presentare la domanda di CAS se residente nell’abitazione dalla quale si è allontanato, trovando un’autonoma sistemazione,  in conseguenza di un rischio per la propria incolumità (esempio: minaccia di una frana incombente sull’abitazione; scarpata prospiciente l’abitazione che ne minaccia la sicurezza strutturale) e/o in conseguenza dell’interruzione dei servizi essenziali (corrente elettrica e/o gas e/o acqua e/o sistema fognario) che non consentono l’abitabilità oppure nella quale non si può rientrare per l’interruzione dell’unica via di accesso alla stessa.

3. Modalità presentazione domanda.<br />

La domanda deve essere presentata unicamente al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione evacuata.

La domanda, oltre ad essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a.r.. , può essere inviata tramite PEC del cittadino all’indirizzo PEC dell’Amministrazione Comunale, o tramite PEC di un intermediario delegato dal richiedente il contributo; la delega,  dove sono indicate le generalità del richiedente il contributo e quelle del delegato, viene sottoscritta dal richiedente, scansionata ed inviata, unitamente alla domanda sottoscritta dal richiedente e al documento di riconoscimento, in corso di validità, scansionato,  sia del richiedente che del delegato.

4. Termine iniziale riconoscimento CAS

Dalla data di notifica/pubblicazione dell’ordinanza di sgombero o dell’ordine di evacuazione se è seguita l’effettiva evacuazione.

Dalla data di evacuazione riportata nella domanda di contributo e attestata dal Comune.

5. Termine finale riconoscimento CAS

Fino alla revoca dell’ordinanza di sgombero o, se precedente, fino alla data di fine dei lavori di ripristino delle condizioni di agibilità o, se precedente, fino al giorno antecedente la data di rientro indicato nella domanda.

Se nella domanda non è indicata la data del rientro, il CAS spetta fino al giorno antecedente la data di rientro che il richiedente è tenuto a comunicare al Comune (nei 5 gg dal suo verificarsi)., con obbligo di restituire, in caso di omessa comunicazione, quanto indebitamente percepito per il periodo non spettante.

Il Comune deve verificare che l’abitazione sia effettivamente ubicata in un’area allagata o in un’area franata o a rischio di frana o in un’area la cui unica via di accesso risulta interrotta, anche sulla base di rappresentazioni cartografiche e comunque di tutti i dati conoscitivi in proprio possesso.

L’accertamento dell’assenza dei presupposti sopra descritti comporta la restituzione, in quanto indebito, del contributo eventualmente già percepito.

6. L'affittuario perde il diritto al contributo CAS qualora il locatore proceda ad una disdetta del contratto di affitto (per impossibilità a procedere al ripristino dell'abitazione), venendo quindi meno il presupposto del rientro nell’abitazione?

Il contributo CAS è riconosciuto fintanto che la sistemazione abitativa alternativa dell’affittuario sia temporanea e cessa se acquisisce carattere di stabilità (art. 10, c. 1, lett. D, direttiva), comunicata dal cittadino entro 5 gg come variazione a quanto dichiarato in domanda.