Ufficio di riferimento: Anagrafe

Oggetto e modalità

ISCRIZIONE

 Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno deve iscriversi all’Aire – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.

Non devono iscriversi all’Aire:

  • le persone che intendono recarsi all’estero per un periodo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • I dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;
  • i militari in servizio presso gli uffici e le strutture Nato.

I cittadini residenti all’estero e regolarmente iscritti all’Aire possono ottenere certificati dal Comune di iscrizione e dal consolato di residenza e hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia.


MODALITA’ DI RICHIESTA

 

La richiesta di iscrizione all’Aire deve essere formulata al Consolato competente territorialmente entro 90 giorni dall’espatrio: la decorrenza sarà quel del protocollo di arrivo all’Ufficio Anagrafe.

La dichiarazione di emigrazione all’estero, per successiva iscrizione all’Aire, può essere anche presentata direttamente all’Ufficio Anagrafe, ma l’interessato dovrà comunque fare istanza al Consolato competente territorialmente  per l’iscrizione all’Aire,ma in questo caso la data di decorrenza iscrizione all’Aire sarà quella della dichiarazione di emigrazione all’estero. La richiesta potrà essere presentata con una delle seguenti modalità, utilizzando il modulo “Allegato 2”:

  • presentare istanza direttamente allo sportello Ufficio Anagrafe, previo appuntamento;
  • consegnare personalmente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con allegata copia documento di identità
  • inviare per posta tramite raccomandata con Avviso di Ricevimento all’indirizzo Comune di Medicina, Via Libertà 103, cap.40059, con allegata copia documento di identità
  • trasmettere via fax al numero 0516979255 oppure al 0516979222, con allegata copia documento di identità
  • trasmettere via email semplice all’indirizzo anagrafe@comune.medicina.bo.it : la domanda dovrà essere firmata digitalmente, mentre copia del documento d’identità dovrà essere allegata in formato pdf o equivalente;
  • trasmettere via email semplice all’indirizzo anagrafe@comune.medicina.bo.it : la copia della dichiarazione recante la firma autografa, copia del documento d’identità dovrà essere allegata in formato pdf o equivalente;

Iter - tempi - decorrenza

La comunicazione di residenza all’estero deve essere inoltrata all’Ufficio Anagrafe da parte del Consolato o dell’Ambasciata;

Termine

  • Perfezionamento dell’istanza se presentata direttamente al Consolato italiano all’estero: entro 2 giorni dalla richiesta inviata dal Consolato;
  • Perfezionamento dell’istanza se presentata direttamente all’ufficio Anagrafe prima dell’espatrio all’estero: entro2 giorni dalla conferma trasmessa dal Consolato italiano all’estero;

Note


In caso di rimpatrio dall’estero veda scheda “Residenza – Immigrazione”  

Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO

 Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? SI

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

INERZIA DELL’AMMINISTRAZIONE

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:,

Matteo Montanari, Sindaco, Telefono 0516979283 (Segreteria), fax.0516979222,

email: segreteria@comune.medicina.bo.it

Modalità di richiesta: attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica certificata istituzionale

PECanagrafe@pec.comune.medicina.bo.it
oppure

tramite posta ordinaria Via Libertà 103, cap.40059 oppure fax 0516979222.

Qualora anche il titolare del potere sostitutivo rimanga inerte e non concluda il procedimento con l’emanazione dell’atto conclusivo nella metà del tempo originariamente previsto, ai sensi dell’art.2, comma 9-bis, della Legge 9 agosto 1990, n. 241, “avverso il silenzio” della P.A. il privato potrà ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

 RICORSI: i cittadini possono avvalersi dei seguenti ricorsi:

1) “ricorso gerarchico” al Prefetto di Bologna avverso i seguenti atti, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento,:

  1.      1. iniego di iscrizione o di cancellazione  di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall’anagrafe della popolazione  residente
  2.      2. iscrizione d’ufficio all’anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza

Link sito Prefettura UTG di bologna: http://www.prefettura.it/bologna/contenuti/10206.htm

2) ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale Civile) competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell’Amministrazione in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica, entro i termini di prescrizione ordinaria stabilita dal codice civile (art.2946)

Servizi

Per chi è già residente all’estero, o per chiunque abbia intenzione di trasferirsi fuori dai confini nazionali, è disponibile, in allegato, una utile guida.

Normativa

• Legge 27 ottobre 1988, n.470 “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”

• D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”

• D.P.R. 6 settembre 1989, n.323 “Regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n.470, sull’anagrafe ed il censimento degli italiani all’estero”

• Legge n.241 7 agosto 1990 Nuove norme il materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.2    comma 9-bis Conclusione del procedimento.

• Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Cap.III Dirigenza ed incarichi.

• Art. 5 D.L. 09/02/2012 n.5, convertito in Legge 04/04/2012 n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo.

• Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 27/08/2012 Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo (individuazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia).

• Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

• Deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 16/12/2013 “Delibera Giunta Comunale n.113/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo”: specifiche con riguardo a procedimenti assegnati ai Servizi Demografici.”

ULTIMA MODIFICA: 10/05/2021

Ufficio di riferimento

Hai trovato utili queste informazioni?