Unità Organizzativa responsabile dell' istruttoria: Servizi Demografici

Responsabile del procedimento – Il Funzionario incaricato:

Italo Poggesi, Tel.0516979288
Marco Andrenacci, Tel.0516979288
Mirella Dall’Olio, Tel.0516979288
Valentina Montalbani, Tel.0516979288

Descrizione

Che cos’è

E’ l’elenco delle persone idonee all’ufficio di Giudice Popolare presso la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di Giudici Popolari.

Per richiedere l’iscrizione è necessario:

  • avere la cittadinanza italiana
  • godere dei diritti civili e politici
  • godere di buona condotta morale
  • avere età non inferiore ai 30 anni nè superiore ai 65 anni
  • essere in possesso del diplomadi Scuola Media di Primo Grado, per l’iscrizione all’albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise
  • essere in possesso del diploma di Scuola Media di Secondo Grado, di qualsiasi tipo per l’iscrizione all’albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise d’Appello

Non possono svolgere le funzioni di Giudice Popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione

Modalità di richiesta

I Cittadini del Comune di Medicina, in possesso dei requisiti sopra descritti, possono presentare domanda presso l’Ufficio Elettorale o Anagrafe entro il mese di luglio di ogni anno dispari (per esempio 2009, 2011, 2013…).

La modulistica per la domanda è disponibile presso l’Ufficio Elettorale oppure può essere scaricata dal sito del Comune

I moduli per “Domanda di iscrizione nell’albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello possono essere presentati in una delle seguenti modalità:

  • Consegnati personalmente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con allegata copia documento di identità
  • inviati per posta tramite raccomandata con Avviso di Ricevimento all’indirizzo Comune di Medicina, Ufficio Elettorale, Via Libertà 103, cap.40059, con allegata copia documento di identità
  • trasmessi via fax al numero 0516979255 oppure al 0516979222, con allegata copia documento di identità
  • trasmessi via email semplice all’indirizzo elettorale@comune.medicina.bo.it : la domanda dovrà essere firmata digitalmente, mentre copia del documento d’identità dovrà essere allegata in formato pdf o equivalente;

Non è possibile fare domanda di cancellazione, salvo dimostrare di aver perso i requisiti.

Iter - tempi e durata

Aggiornamento Elenchi

1) Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’assise e di Corte di Assise di appello. L’iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;

2) entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;

3) entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi;

4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d’Assise;

5) a partire dall’acquisizione degli elenchi da parte del Comune, la Commissione mandamentale competente, presieduta dal Presidente della Corte d’Assise, provvede alla revisione di sua competenza;

6) una volta compilati e approvati gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale, gli elenchi sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;

7) entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d’Assise;

8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d’Assise.

Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO

Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? NO

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:

Matteo Montanari, Sindaco, Telefono 0516979283 (Segreteria), fax.0516979222, email: segreteria@comune.medicina.bo.it

Modalità di richiesta: attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
PEC:  comune.medicina@pec.provincia.bo.it

oppure

tramite posta ordinaria Via Libertà 103, cap.40059 oppure fax 0516979222.

Qualora anche il titolare del potere sostitutivo rimanga inerte e non concluda il procedimento con l’emanazione dell’atto conclusivo nella metà del tempo originariamente previsto, ai sensi dell’art.2, comma 9-bis, della Legge 9 agosto 1990, n. 241, “avverso il silenzio” della P.A. il privato potrà ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

– RICORSI: avverso il provvedimento finale e agli atti del procedimento aventi efficacia esterna i cittadini possono presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica/comunicazione del provvedimento finale (o della conoscenza legale dello stesso).

Costi a carico dell'utente

Nessuno.

Normativa

Legge 10 aprile 1951 n. 287 “Riordinamento dei giudici di Assise”

Legge n.241 7 agosto 1990 Nuove norme il materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.2 comma 9-bis Conclusione del procedimento

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Titolo IV – Cap.III Dirigenza ed incarichi.

Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 27/08/2012 Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo (individuazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia).

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 16/12/2013 “Delibera Giunta Comunale n.113/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo”: specifiche con riguardo a procedimenti assegnati ai Servizi Demografici.”.

ULTIMA MODIFICA: 10/05/2021

 

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