Oggetto e modalità

Oggetto e modalità

Il decreto legislativo 6 febbraio 2007 n.30 ha abrogato la Carta di soggiorno per i cittadini comunitari od equiparati. Sono cittadini comunitari tutti coloro che sono in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri della comunità europea.

Ad oggi, dopo l’ingresso avvenuto il 1° gennaio 2007 di Romania e Bulgaria nella U.E. gli Stati che ne fanno parte sono diventati 27 e precisamente, oltre all’Italia ed ai due citati: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

N.B. sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Lichtienstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino.

A partire dall’11 aprile 2007 sarà competenza dei Comuni provvedere al rilascio di certificazione attestante la regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari, pertanto gli uffici Anagrafe provvederanno al rilascio dei seguenti certificati:

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA

ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

REQUISITI - Chi può fare la richiesta

I cittadini comunitari aventi i requisiti:

a) chi é lavoratore subordinato o autonomo;

b) chi dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
c) chi é iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
d) chi é familiare, come definito dall’articolo 2 del presente Decreto Lgs., che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c)
Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell’Unione, purché questi abbia le condizioni sopra descritte alle lettere a), b) o c).

Il cittadino dell’Unione già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:

a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o infortunio
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l’impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Modalità di richiesta

Il cittadino comunitario, iscritto regolarmente in Anagrafe, può chiedere, presentandosi personalmente all’ufficio Anagrafe, due tipi di certificati sostitutivi del vecchio Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno:

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA: per chi era già residente prima del 11 aprile 2007

ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA: per chi ha soggiornato legalmente almeno da 5 anni sul territorio nazionale; (nota bene: al fine del calcolo dei 5 anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d’inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall’interessato, il quale è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.

Documentazione da presentare

Per richiedere le certificazioni di cui sopra presentare i documenti elencati nelle specifiche schede allegate:

per l’ ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA

vedi scheda Cittadini comunitari prima dell’11 aprile

per l’ ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

vedi scheda Soggiorno permanente

Iter - tempi

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA: entro 30 gg dalla richiesta
ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA:
entro 30 gg dalla richiesta

Costi

istanza rilascio attestazione: una marca da bollo da 16,00 euro

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA: una marca da bollo da 16,00 euro

ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA:
una marca da bollo da 16,00 euro

Modalità di pagamento: in contanti o con moneta elettronica tramite POS (bancomat e carta di credito circuito CartaSI)

Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO

Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? NO

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

– INERZIA DELL’AMMINISTRAZIONE

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:,
Matteo Montanari, Sindaco, Telefono 0516979283 (Segreteria), fax.0516979222, email: segreteria@comune.medicina.bo.it

Modalità di richiesta:
attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it

oppure

tramite posta ordinaria Via Libertà 103, cap.40059 oppure fax 0516979222.

Qualora anche il titolare del potere sostitutivo rimanga inerte e non concluda il procedimento con l’emanazione dell’atto conclusivo nella metà del tempo originariamente previsto, ai sensi dell’art.2, comma 9-bis, della Legge 9 agosto 1990, n. 241, “avverso il silenzio” della P.A. il privato potrà ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

– RICORSI: i cittadini possono avvalersi dei seguenti ricorsi:

1) “ricorso gerarchico” al Prefetto di Bologna avverso i seguenti atti, entro 30 giorni

Link sito Prefettura UTG di bologna: http://www.prefettura.it/bologna/contenuti/10206.htm

2) ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale Civile) competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell’Amministrazione, entro i termini di prescrizione ordinaria stabilita dal codice civile (art.2946)

Normativa di riferimento:

• Legge 24 dicembre 1954, n.1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”

•D.P.R. 20 marzo 1967, n.223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”

• Legge n.241 7 agosto 1990 Nuove norme il materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.2 comma 9-bis Conclusione del procedimento

• Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Cap.III Dirigenza ed incarichi.

• D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

• Direttiva della Commissione Europea 2004/38/CE “Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”

• Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”

• Circolare n.19 del 06/04/2007 Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, “Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE…omissis…”;
• Circolare n.39 del 18/07/2007 Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, “Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30 Diritto di libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro famigliari”;
• Circolare n.45 del 08/08/2007 Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, “Decreto Legislativo n.30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea”
• Sentenza Corte di Giustizia Europea del 21/12/2011 in riferimento ai procedimenti riuniti C-424/10 e C-245/10 (requisiti per ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA)

• Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 27/08/2012 Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo (individuazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia).

• Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

• Legge 06/08/2013 n.97 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013”, contenente disposizioni sul diritto di soggiorno del partner comunitario

• Deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 16/12/2013 “Delibera Giunta Comunale n.113/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo”: specifiche con riguardo a procedimenti assegnati ai Servizi Demografici.”.

ULTIMA MODIFICA: 22/02/2022

Ufficio di riferimento

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