Ufficio di riferimento: Anagrafe

Modalità e requisiti

REQUISITI per chiedere ed ottenere emissione di certificati d’anagrafe (es. certificato di residenza, stato di famiglia, certificato d’esistenza in vita, ecc…) o di stato civile (es. certificato di nascita, estratto di matrimonio, ecc…):

1) Indicazione motivo d’uso del certificato ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo; per i certificati di stato civile indicare se sono ad uso cittadinanza iure sanguinis;
2) Pagamento dei diritti di segreteria (se dovuti, salvo esenzioni);
3) Marca da bollo (salvo esenzioni);
4) Busta pre-affrancata con francobollo e intestata per ricevere la consegna del certificato all’indirizzo specificato;
5) copia documento di riconoscimento in corso di validità, modulo della richiesta certificazione con sottoscrizione cioè firmato; per gli studi legali: allegare copia tesserino ordine professionale avvocati e documentazione idonea a dimostrare il titolo per il quale viene effettuata la richiesta

6) Per richieste relative a certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d’archivio, rilasciati anche per la determinazione determinazione dell’albero genealogico, ovvero certificazione storica, la motivazione serve ad indicare l’interesse giuridicamente tutelato necessario per accedere ai dari richiesti come previsto dall’art.35, comma 4 del D.P.R. 30/05/1989 n.223. Tale articolo così recita: “Previa motivata richiesta l’ufficiale d’anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni pregresse”, pertanto al fine di poter ottenere una qualsiasi certificazione storica di dati desunti dall’anagrafe, occorre dimostrare di essere titolari di un interesse giuridicamente tutelato all’accesso  a tali informazioni (art.22 comma 1 lett.b). In mancanza di tale interesse la richiesta sarà ritenuta inammissibile

MODALITÀ per chiedere i certificati di Anagrafe e Stato Civile:

1) presentarsi personalmente allo sportello Anagrafe e/o Stato Civile;
2) richiesta per posta:
Per il diretto interessato: documento di riconoscimento in corso di validità: per i terzi: documento di riconoscimento in corso di validità, per gli studi legali: allegare copia tesserino ordine professionale avvocati e documentazione idonea a dimostrare il titolo per il quale viene effettuata la richiesta;

  • trasmettere il modulo compilato e firmato, specificando il tipo di certificazione che si richiede, con l’indicazione dell’uso, indicare obbligatoriamente un recapito telefonico, postale ed email/pec per ricevere comunicazioni di competenza;
  • allegare una busta pre-affrancata con francobollo per ricevere la risposta;
  • allegare il pagamento dei diritti di segreteria  e/o imposta di bollo;

3) richiesta per via email o PEC:

  • trasmettere il modulo compilato, specificando il tipo di certificazione che si richiede, con l’indicazione dell’uso, indicare obbligatoriamente un recapito telefonico ed email/pec per ricevere comunicazioni di competenza;
  • allegare ricevuta pagamento dei diritti di segreteria (se dovuti, salvo esenzioni) e/o imposta di bollo;
  • allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità, per gli studi legali: allegare copia tesserino ordine professionale avvocati e documentazione idonea a dimostrare il titolo per il quale viene effettuata la richiesta;

Termini

Richieste di certificazione presentate allo sportello anagrafe e /o Stato Civile:

  • certificati (non storici) di anagrafe e stato civile: il rilascio è “a vista” cioè immediato, salvo che non sia necessario integrare il database informatico per l’elaborazione del certificato: in tal caso il rilascio può essere differito di qualche ora o giorno, ma comunque viere rilasciato entro 30 giorni;
  • certificati storici rilasciati sulla base di ricerche d’archivio (es. stati di famiglia storici):entro 180 (centottanta) giorni.
  • Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana (iure sanguinis) è stabilito in 6 (sei mesi) dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera (come previsto dall’art.14 comma 2-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n.132).

NOTA BENE:

si precisa che i termini suddetti decorrono esclusivamente dalla data in cui viene presenta una istanza formalmente “accoglibile” ovvero non incompleta (es. manca pagamento diritti di segreteria (se dovuti, salvo esenzioni) o marca da bollo, busta pre-affrancata, ecc…), e che pertanto, come specificato nelle avvertenze iniziali, l’istanza è sospesa a tempo indeterminato e spetta al richiedente integrarla o rinnovarla o rinunciare.

 

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Certificati di Anagrafe:

• in carta libera: 0.00 € diritti di segreteria

• in carta da bollo: 0.00 € diritti di segreteria, più l’imposta di bollo

NOTA BENE: il fatto che altri Comuni non applichino l’imposta di bollo ai certificati anagrafici o altri documenti non rileva ai fini dell’esenzione degli stessi documenti presso il Comune di Medicina – Non e’ nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l’atto vada fatto in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti – Il richiedente e’ obbligato a dichiarare l’uso al quale e’ destinato il certificato se vuole avvalersi del beneficio di qualche esenzione dall’imposta di bollo (Risoluzione Agenzia Entrate Direzione Regionale Marche, 31/05/2012).

Certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d’archivio, rilasciati anche per la determinazione dell’albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti:

  • in carta libera: 2,58 € diritti di segreteria
  • in carta da bollo: 5,16 € diritti di segreteria, più l’imposta di bollo

Certificati di Stato Civile: nessun costo come diritti di segreteria (solo l’eventuale costo per ricevere via posta la certificazione)

 

Si vedano tabelle allegate nella sezione “Modulistica”.

Le spese postali per la spedizione a domicilio di certificazione/atti è sempre a carico del richiedente e nel caso di spedizione all’estero e nella ipotesi in cui il richiedente non provveda ad allegare busta ed affrancatura in valori italiani, è richiesto un contributo per “rimborso spese postali” di euro 20,00.= (salvo conguaglio per spese maggiori).

Consulta la tabella del costo degli atti, certificati e dati prodotti dai Servizi Demografici.

Modalità di pagamento:

• Pagamento in contanti o con moneta elettronica (bancomat o carta di credito) presso l’Ufficio Servizi Demografici e di Statistica del  Comune di Medicina, Via Libertà 103, piano terra

  • tramite PagoPA

NOTE

1) Le spese postali per la spedizione a domicilio di certificazione/atti è sempre a carico del richiedente e nel caso di spedizione all’estero e nella ipotesi in cui il richiedente non provveda ad allegare busta ed affrancatura in valori italiani, è richiesto un contributo per “rimborso spese postali” di euro 20,00.= (salvo conguaglio per spese maggiori).

2) Le richieste via email verranno considerate solo per:

• il rilascio di informazioni relative alle modalità di evasione delle richieste, poiché le spese postali sono a carico del richiedente;

• invio per posta elettronica possibile solo per certificazione che sia in totale esenzione di diritti di segreteria e rimborsi per ricerche di archivio; in particolare il formato previsto sarà *. pdf cioè certificato scannerizzato con firma autografa;

I costi suindicati potranno subire variazioni a seguito dell’introduzione di nuove modifiche normative o di aggiornamenti deliberati dall’Amministrazione Comunale.

Per INFORMAZIONI di qualunque natura (tempi, costi, modalità di pagamento, ecc…) contattare l’Ufficio Anagrafe +0039 0516979256 – Stato Civile +0039 0516979237 – Telefax +0039 0516979255;

RICHIESTE DI CONFERME TELEFONICHE DI DATI ANAGRAFICI (es. indirizzi) DA PARTE DEI PRIVATI TERZI.

Si ricorda che le notizie anagrafiche possono essere fornite soltanto in forma di certificato come indicato dall’art.33 del D.P.R. N.223/1989 Regolamento anagrafico. Pertanto NON è possibile dare informazioni e/o conferme telefoniche (es. di indirizzo) ai privati, come anche già segnalato dal Ministero dell’Interno con circolare n.4 del 1978: il rilascio di informazioni telefoniche si pone al di fuori di ogni forma legittima di interlocuzione tra l’Ufficio Anagrafe e il privato istante.

Per quanto sopra esposto invitiamo chiunque ad astenersi da richieste e sollecitazioni in tal senso e si coglie l’occasione per segnalare, per mera conoscenza, altri Comuni che hanno pubblicato sul proprio sito internet analoga informativa: Bolzano (BZ), Campogalliano (MO), Firenze (FI), Montecatini Terme (PT), Monte Porzio Catone (RM), Novellara (RE), Perugia (PG), Pistoia (PT), San Gregorio d’Ippona (VV), San Pietro in Casale (BO).

Per i diretti interessati si applica la normativa vigente in materia anagrafica DPR n.223/1989.

Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO

Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? NO

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

INERZIA DELL’AMMINISTRAZIONE

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:
Matteo Montanari, Sindaco, Telefono 0516979283 (Segreteria), fax.0516979222, email: segreteria@comune.medicina.bo.it

Modalità di richiesta: attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it

oppure

tramite posta ordinaria Via Libertà 103, cap.40059 oppure fax 0516979222.

Qualora anche il titolare del potere sostitutivo rimanga inerte e non concluda il procedimento con l’emanazione dell’atto conclusivo nella metà del tempo originariamente previsto, ai sensi dell’art.2, comma 9-bis, della Legge 9 agosto 1990, n. 241, “avverso il silenzio” della P.A. il privato potrà ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

– RICORSI: i cittadini possono avvalersi dei seguenti ricorsi:

1) “ricorso gerarchico” al Prefetto di Bologna avverso i seguenti atti, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento:

1. rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori

Link sito Prefettura UTG di bologna: http://www.prefettura.it/bologna/contenuti/10206.htm

2) ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale Civile) competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell’Amministrazione in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica, entro i termini di prescrizione ordinaria stabilita dal codice civile (art.2946)

Normativa

D.P.R. 20 marzo 1967, n.223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”

Legge n.241 7 agosto 1990 “Nuove norme il materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.2 comma 9-bis Conclusione del procedimento

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Cap. III Dirigenza ed incarichi

Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 27/08/2012 Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo (individuazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia).

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 16/12/2013 “Delibera Giunta Comunale n.113/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo”: specifiche con riguardo a procedimenti assegnati ai Servizi Demografici

Deliberazione di Giunta Comunale n.162 del 16/12/2013 REVISIONE “RIMBORSI SPESE PER LA FORNITURA DATI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DI STATISTICA” – ABROGAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N.315 DEL 27/12/1999, N.11 DEL 26/01/2009, N.91 DEL 18/05/2009 E N.120 DEL 06/07/2009 E DISCIPLINA PER L’AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PRESSO IL DOMICILIO DELLE PERSONE IMPOSSIBILITATE A RECARSI PERSONALMENTE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.

Deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 09/12/2014 ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHÉ MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Art.14 – Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza – D.L. 04/10/2018 n.113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. decreto legge convertito con Legge 1 dicembre 2018, n.132.

Deliberazione di Giunta Comunale n.216 del 28/12/2021 “Soppressione dei diritti di segreteria di competenza dei “Servizi al Cittadino””;

ULTIMA MODIFICA: 01/01/2022

Moduli del procedimento

Allegati al procedimento

Ufficio di riferimento

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