Di cosa si tratta?
Chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda a titolo di ospitalità l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso (almeno una stanza) e per un periodo superiore a 1 mese, ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di Pubblica Sicurezza (per il Comune di Medicina presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico):
- la sua esatta ubicazione;
- le generalità del cedente;
- le generalità del cessionario che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
Con l’entrata in vigore del D.L n. 79 del 20/06/2012 (pubblicato in G.U. n. 142 del 20/06/2012) in particolare l’art. 2, l’obbligo della comunicazione viene assorbito dalla registrazione del contratto di vendita, locazione e comodato, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa.
Pertanto deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati) solo nel caso di ospitalità e qualora non esista un contratto registrato di vendita, locazione, comodato d’uso.
Il modulo di comunicazione va compilato in triplice copia con firma in originale e inviato all’Autorità di P.S. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentato personalmente entro 48 ore dalla consegna dei locali.