NOTA BENE:
Si precisa che, poichè la possibilità di presentare istanza al Sindaco si ha solo dopo aver concluso l’iter dell’iscrizione anagrafica, l’ufficio di Stato Civile non è competente e disponibile per l’esame preventivo della documentazione da allegare all’istanza medesima. L’ufficio valuterà la documentazione esclusivamente solo dopo la presentazione dell’istanza ufficiale debitamente protocollata.
UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA: SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile del procedimento – l’Ufficiale di Stato Civile:
Italo Poggesi, Tel.0516979237
Marco Andrenacci, Tel.0516979237
Mirella Dall’Olio, Tel.0516979237
Valentina Montalbani, Tel.0516979237
Per informazioni: Ufficio Stato Civile
Descrizione
La prole nata all’estero da padre cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana ( Legge 13.6.1912 n. 555).
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di 2ª,3ª e 4ª generazione ed oltre, di nostri emigrati, siano investiti della cittadinanza italiana.
Questa eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglie d’antica origine italiana nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all’epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata (sentenza n.30 – 9 febbraio 1983 Corte Costituzionale).
Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data d’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Requisiti e documenti da presentare
Requisiti
Per poter fare la richiesta presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Medicina è necessario essere discendenti di emigrati italiani all’estero ed essere residenti nel Comune di Medicina.
Documenti da presentare
- Istanza in bollo indirizzata al Sindaco con allegato quanto in essa indicato;
- Passaporto in corso di validità;
- Permesso di soggiorno (eventuale documento da presentare se la pratica non è conclusa entro 90 giorni dalla data di residenza);
Certificazioni
In base alla disposizione del Ministero dell’Interno, circolare K.28.1 del 08/04/1991, lo straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre i seguenti documenti:
1) Estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque, (comprensivo d’eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);
2) Atti di nascita (*) muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3) Atto di matrimonio (*) dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
4) Atti di matrimonio (*) dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5) Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l’avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero d’emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato. (**) – Nota Bene: Qualora l’ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all’estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.
6) Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato (ai termini dell’art. 7 Legge 13.6.1912 n. 555 e/o dell’art.11 Legge 5.2.1992 n.91);
7) Certificato di residenza (sarà acquisito direttamente dall’ufficio competente al procedimento).
Il riconoscimento della cittadinanza è un diritto solo se esistono i requisiti, pertanto, se in corso d’istruttoria l’Ufficiale di Stato Civile e/o qualche Consolato d’Italia coinvolto nel procedimento di riconoscimento ravvisasse/ro la necessità di effettuare verifiche più approfondite, la persona verrà invitata a produrre ulteriore documentazione.
Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera.
NOTA BENE
CERTIFICAZIONE – DISCORDANZE/INCONGRUENZE SULLE GENERALITÀ DELL’AVO EMIGRATO ALL’ESTERO E DEI SUOI ASCENDENTI/DISCENDENTI.
1) Considerato che il procedimento in oggetto, conseguente ad istanza di parte, richiede complesse istruttorie in quanto:
– richiede accurata verifica della documentazione prodotta sia da Autorità amministrative italiane (Comune di residenza, Comune d’origine dell’avo emigrato all’estero, Comune di Roma, Prefettura, Ministero Interno), sia da analoghe istituzioni di Stati esteri, per cui la completezza, formale e sostanziale, è alla base del procedimento amministrativo;
– necessita di accurato studio ed applicazione temporale della normativa che si è succeduta nel corso dei vari decenni (Codice Civile di cui al R.D. 25/06/1865, n.2358; Legge 13 giugno 1912, n.555; Legge 5 febbraio 1992, n.91);
– sovente la documentazione allegata all’istanza presenta DISCORDANZE/INCONGRUENZE (es. date, luoghi, storpiatura di nomi e cognomi, ecc…) sulle generalità dell’avo emigrato all’estero e dei suoi ascendenti/discendenti;
2) Considerato che NON è compito dell’ufficiale di Stato Civile “immaginare” quale possa essere il dato corretto in caso di DISCORDANZE/INCONGRUENZE, rimanendo a carico del richiedente attivarsi affinché le DISCORDANZE/INCONGRUENZE vengano rettificate e fino a quando questo non avviene non si potrà concludere il procedimento;
3) Al fine di verificare la fondatezza della domanda di riconoscimento status civitatis italiano (cosiddetta cittadinanza italiana “iure sanguinis”) e quindi di consentire all’Ufficio di Stato Civile di concludere con esito positivo il procedimento, il richiedente deve provvedere a far rettificare gli atti, presso le competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri, oppure integrare con opportuna documentazione l’istanza presentata; tale documentazione integrativa deve in ogni caso essere rilasciata dalle competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri ed attestare in modo inequivocabile quanto segue:
1) gli atti originali redatti nello Stato estero relativi all’avo emigrato e ai suoi discendenti/ascendenti contengono “errori materiali” (con esaustiva elencazione di tali “errori” e l’indicazione dei dati “corretti” ovvero da considerarsi validi);
2) che nonostante le discordanze/incongruenze rilevate negli atti stranieri di stato civile, l’avo italiano emigrato e l’individuo generalizzato con discordanze/incongruenze nello Stato estero sono la “medesima” persona; IN SINTESI è opportuno che PRIMA di presentare istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, l’interessato proceda, presso le competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri, alla “RETTIFICAZIONE” degli atti contenenti DISCORDANZE/INCONGRUENZE sulle generalità degli ascendenti. DOPO aver ottenuto la rettifica degli atti, l’interessato potrà utilizzarli per presentare istanza per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana.
Si ricorda che le certificazioni/attestazioni rilasciate da Autorità straniere dovranno essere opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali (es. apostille) ratificate dall’Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana.
4) NEL CASO INSORGESSERO DUBBI CIRCA L’EFFETTIVA SITUAZIONE DI CITTADINANZA DEI RICHIEDENTI LO STATUS CIVITATIS ITALIANO, IL SINDACO E L’UFFICIO DI STATO CIVILE PROVVEDERANNO AD INTERPELLARE IL MINISTERO DELL’INTERNO E/O LA PREFETTURA UTG DI BOLOGNA TRASMETTENDO IL RELATIVO CARTEGGIO, NONCHÉ A SEGNALARE ALLE COMPETENTI AUTORITÀ GIUDIZIARIE ITALIANE EVENTUALI SITUAZIONI, DICHIARAZIONI ED ATTI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE (ART.331 CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART.76 DEL DPR N.445/2000);
Istanza
L’istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta bollata.
Nota bene
(*) Si ribadisce che è necessario produrre copie integrali e non estratti per riassunto degli atti di stato civile formati all’estero, al fine di dimostrare con certezza l’esistenza degli elementi utili alla definizione del procedimento.
(**) Per quanto riguarda il documento richiesto al punto 5 del paragrafo “Documenti da presentare”, si precisa quanto segue: nell’ipotesi che l’avo italiano, a suo tempo emigrato in Argentina, abbia acquistato per naturalizzazione la cittadinanza argentina, è necessario che oltre a detto documento sia prodotta in copia conforme (legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme ufficiali), la “sentenza con la quale gli è concessa la cittadinanza argentina, poiché la data di arruolamento riportata nel predetto documento, è spesso posteriore, anche di molti anni, alla data di effettiva concessione”.
Atti provenienti dall’Argentina
L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina (firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con Legge 22.11.1988 n. 533), disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell’altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di “Apostille”), saranno soggetti a controllo di autenticità (ai sensi dell’art. 6 ultimo periodo dell’accordo).
Modalità di presentazione dell'istanza
1) Per i residenti all’estero
Lo straniero d’origine italiana, residente all’estero, deve rivolgersi all’Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all’estero.
2) Per i residenti in Italia
Lo straniero d’origine italiana, residente legalmente nello Stato, che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve presentare domanda, in carta resa legale, al Sindaco del Comune di residenza.
Considerata la particolarità e la delicatezza della materia trattata non sono ammessi “intermediari” durante tutta la durata del procedimento e la documentazione deve essere presentata personalmente dall’interessato eventualmente con l’ausilio di un interprete.
Qualora il cittadino sia residente all’estero, ma voglia fare domanda in Italia, dovrà quindi chiedere la residenza all’Ufficio Anagrafe del Comune di competenza presentando la ricevuta della Dichiarazione di presenza (per gli stranieri provenienti da paesi dell’Area Schenghen la dichiarazione deve essere resa alla Questura entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, mentre per gli stranieri che non provengono da Paesi dell’Area Schenghen la dichiarazione deve essere resa all’autorità di frontiera al momento del loro ingresso in Italia, direttamente con apposizione di timbro su passaporto).
Poiché l’ufficio di Stato Civile ha a disposizione un termine per la conclusione del procedimento pari a 180 giorni (si veda punto successivo), si ricorda che nella ipotesi in cui lo straniero nell’arco di 3 mesi (90 giorni) non riesca ad ottenere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, dovrà chiedere il rilascio del titolo di soggiorno (Permesso di Soggiorno) o lasciare il territorio italiano.
NOTA BENE – Si precisa che l’ufficio di Stato Civile lavorerà in sinergia con l’ufficio Anagrafe, ufficio preposto alla regolare tenuta di ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) ed alle pratiche di residenza. Pertanto qualora l’ufficio Anagrafe, previo opportuni accertamenti, ravvisi residenze “fittizie” (dette anche “residenze di comodo”) simulate solo al fine di ottenere il requisito della residenza, propedeutico per presentare istanza di riconoscimento status civitatis italiano, l’ufficio medesimo provvederà all’annullamento della residenza del richiedente dandone immediatamente comunicazione all’ufficio di Stato Civile, il quale dovrà automaticamente concludere il procedimento con esito negativo venendo meno la propria competenza territoriale.
Termine del procedimento in Italia:
Si precisa che l’ufficio di Stato Civile, nel rispetto delle raccomandazioni del Ministero dell’Interno, al fine di porre “la massima cautela nell’espletamento dei compiti spettanti al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito della procedura in materia di cittadinanza”, SI RISERVA di esperire tutte le opportune indagini previste dalle raccomandazioni ministeriali, di formulare tutte le richieste di integrazioni documentali ritenute necessarie per il procedimento, nonché di avvalersi di tutti i termini procedimentali a disposizione previsti dalla normativa al fine di addivenire ad una coerente conclusione del procedimento.
Si ricorda che il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (cosiddetto possesso cittadinanza italiana “iure sanguinis”), è un procedimento che si può avviare, oltre che presso i Comuni italiani, anche presso i Consolati italiani; pertanto si invitano gli aspiranti interessati a valutare l’opzione migliore per le proprie necessità.
NOTA BENE:
Vista la particolare complessità del procedimento (si veda quanto esposto nella sezione “Requisiti e documenti da presentare”), il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis siano contenuti in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità e soggetti della Pubblica Amministrazione (Autorità dello Stato estero di emigrazione dell’avo, Autorità Consolari italiane e/o Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Interno, Comune italiano d’origine e/o di ultima residenza dell’avo emigrato all’estero ovvero presso il Comune di Roma). In particolare il cittadino extra comunitario che rivendica la cittadinanza “iure sanguinis”, per l’iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno, ma se l’iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi (ovvero oltre 90 giorni), dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.
Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO
Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? NO
STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:
Matteo Montanari, Sindaco, Telefono 0516979283 (Segreteria), fax.0516979222, email: segreteria@comune.medicina.bo.it
Modalità di richiesta: attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
PEC: statocivile@pec.comune.medicina.bo.it
oppure
tramite posta ordinaria Via Libertà 103, cap.40059 oppure fax 0516979222.
Qualora anche il titolare del potere sostitutivo rimanga inerte e non concluda il procedimento con l’emanazione dell’atto conclusivo nella metà del tempo originariamente previsto, ai sensi dell’art.2, comma 9-bis, della Legge 9 agosto 1990, n. 241, “avverso il silenzio” della P.A. il privato potrà ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
– RICORSI: i cittadini possono presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ovvero al Tribunale Civile competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell’Amministrazione in materia di stato civile (art.95 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396: “Chi intende …opporsi a un rifiuto dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento , deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile …presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento”);
Normativa
Legge 13 Giugno 1912, n. 555 – “Cittadinanza italiana”
D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”
Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 – “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”
Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme il materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Legge 5.2.febbraio 1992, n. 91 – “Nuove norme sulla cittadinanza”
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1.170 del 24 febbraio 2003.- “Problematiche legate
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Cap.III Dirigenza ed incarichi.
Decreto Legislativo 3 novembre 2000, n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art.2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127”;
Circolare prot.n.200706012-15100/397 n.26 del 01/06/2007 del Ministero dell’Interno avente per oggetto “Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, nella quale si fa presente l’incremento di casi di falsificazione e/o contraffazione di documenti e certificazioni dello stato civile utilizzati dai soggetti che richiedono il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e che pertanto è necessaria una estrema cautela nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza;
Circolare prot.n.200706371/15100-14865 n.32 del 13/06/2007 del Ministero dell’Interno avente per oggetto “Legge 28 maggio 2007, n.68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita”, nella quale si precisa che la ricevuta della “dichiarazione di presenza” possa costituire titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”;
Circolare prot.n.F.397 n.04/2009 del 20/01/2009 del Ministero dell’Interno avente per oggetto “Falsificazione di documenti nelle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis”, nella quale si segnala nuovamente che il Ministero degli Affari Esteri ha evidenziato problematiche concernenti frequenti casi di riconoscimento della cittadinanza italiana ottenuta presentando certificati falsi o contraffatti e che pertanto si richiamano gli ufficiali dello stato civile nel porre “la massima cautela nell’espletamento dei compiti spettanti al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito della procedura in materia di cittadinanza”;
Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 27/08/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo (individuazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia).”
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
Deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 16/12/2013 “Delibera Giunta Comunale n.113/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo”: specifiche con riguardo a procedimenti assegnati ai Servizi Demografici
Il regolamento dello Stato Civile – Guida all’Applicazione – Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile – Edizione 2014 – Ministero dell’Interno.
Deliberazione di Giunta Comunale n.106 del 02/07/2018 “Individuazione del termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (cittadinanza iure sanguinis) presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di Medicina”.
• Art.14 – Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza – D.L. 04/10/2018 n.113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. decreto legge convertito con Legge 1 dicembre 2018, n.132.
ULTIMA MODIFICA: 17/02/2021
Ufficio di riferimento
A chi rivolgersi
-
Dall’Olio Mirella
Telefono: 051 6979237
Fax: 051 6979255
E-mail: anagrafe@comune.medicina.bo.it
Profilo: Istruttore amministrativo