Descrizioni - Requisiti

Essere in possesso del certificato di laurea in medicina e chirurgia, dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione all’albo dei medici;

Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento;

Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia

I locali della struttura sanitarie devono essere in possesso del certificato di conformità edilizia e di agibilità;

Devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza relative agli impianti elettivi, agli impianti anti incendio, alle anti sismica, e alla sicurezza sul lavoro;

La struttura deve essere in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi, impiantistici, tecnologici e di attrezzature che attengono tipicamente alla destinazione sanitaria;

Devono essere rispettati i requisiti specifici richiesti dalla Delibera di Giunta regionale n. 327/2004, che si riferiscono alle singole tipologie di strutture e funzioni ivi elencate.

Termini di avvio

Tempo
90 giorni
 
Descrizione iter
Il Comune, attraverso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Unità Sanitaria Locale competente per territorio, accerta il possesso dei requisiti previsti e, sulla base del parere espresso dal Dipartimento, parere che deve essere reso in 60 giorni dalla richiesta, emette il provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento di autorizzazione deve essere rilasciato nei 30 giorni successivi alla resa del parere.
 
Il Dipartimento di Sanità Pubblica effettua le verifiche circa il possesso dei requisiti utilizzando un’apposita Commissione di esperti.
Nell’ipotesi in cui si accerti la mancanza di uno o più requisiti, il Comune notifica all’interessato gli eventuali adempimenti da eseguire, assegnando un termine per l’esecuzione degli stessi.
 
Alla scadenza del termine, il Comune, previa verifica dell’avvenuto superamento delle carenze riscontrate, provvede al rilascio dell’autorizzazione o, qualora riscontri il mancato adeguamento, ne notifica il diniego all’interessato.

Una volta concessa, l’autorizzazione è da ritenersi valida a tempo indeterminato, salvo eventuale revoca dovuta alla verifica della sopravvenuta mancanza dei requisiti.

Accreditamento

L’accreditamento istituzionale è l’atto che conferisce alle strutture sanitarie e ai professionisti lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Prevede il possesso di requisiti – ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli dell’autorizzazione – che fanno riferimento alla qualità dell’assistenza sanitaria e alle relative modalità di valutazione. Essi riguardano le procedure assistenziali, i percorsi assistenziali, i requisiti professionali degli operatori, i risultati dell’assistenza. L’accreditamento è rilasciato a quei soggetti – pubblici e privati – che risultino funzionali alle esigenze della programmazione regionale, elaborata in relazione al fabbisogno assistenziale della popolazione.

Possono essere accreditate strutture sanitarie private dotate di autonomia gestionale, organizzativa e tecnico professionale (strutture = organizzazioni sanitarie, per esempio: un dipartimento, un ospedale, una residenza, un poliambulatorio) o parte di esse; programmi clinico-assistenziali o singoli professionisti.

L’accreditamento è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna (Assessorato Sanità), dopo una istruttoria tecnica per la valutazione del possesso dei requisiti condotta dall’Agenzia Sanitaria Regionale. Le organizzazioni complesse, gli ambulatori monospecialistici e i professionisti hanno requisiti, procedure, tempi di avvio del processo differenziati.

Il rappresentante legale della struttura pubblica o privata inoltra la domanda, su modulo predisposto dalla Regione, al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, con relativa documentazione.

Il professionista titolare dello studio o dell’ambulatorio monospecialistico, il rappresentante legale del poliambulatorio, presentano domanda, su apposito modulo predisposto dalla Regione, con relativa documentazione, indirizzata al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, presso l’Azienda Usl territorialmente competente (che verifica, tra l’altro, il possesso di regolare autorizzazione e la rispondenza della richiesta al programma aziendale relativo al fabbisogno di prestazioni specialistiche).

La Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali verifica la funzionalità della struttura oggetto della richiesta di accreditamento rispetto alla programmazione regionale.
La struttura deve possedere l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e il professionista deve avere lo studio autorizzato se vi svolge attività ad alto rischio per il paziente, o ad alta complessità organizzativa o tecnologica.

La richiesta di accreditamento viene trasmessa all’Agenzia sanitaria e sociale regionale la quale costituisce il Team di valutatori e procede nella visita di verifica.
I risultati emersi dalla visita ispettiva, integrati con dati relativi alle performance del richiedente, sono inviati alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali per l’emissione della Determinazione di accreditamento.

Il provvedimento di accreditamento deve essere adottato entro e non oltre 9 mesi dalla presentazione della domanda. L’accreditamento può essere concesso con prescrizioni. L’accreditamento è valido per 4 anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su domanda dell’interessato presentata alla Regione almeno 6 mesi prima della scadenza.

Normativa regionale

Legge Regionale n. 34/1998
Delibera di Giunta Regionale n. 125/1999
Delibera di Giunta Regionale n. 564/2000
Delibera di Giunta Regionale n. 327/2004
Delibera di Giunta Regionale n. 846/2007
Delibera di Giunta Regionale n. 1904/2011

Moduli del procedimento

  • Modulo per avvio comunità per minori
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A chi rivolgersi

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