DESCRIZIONE - COS'È - CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA - MODALITÀ
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n.76 riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.
La “Convivenza di fatto” è un istituto che riguarda coppie con i seguenti requisiti:
– Persone maggiorenni dello stesso sesso oppure di sesso diverso;
– Persone unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
– Persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Diritti
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Potere di rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Diritti inerenti la casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Diritti all’assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Impresa familiare
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
E’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
Risarcimento del danno
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Il “contratto di convivenza”
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”. Il contratto , le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Contenuto del contratto
Il contratto può contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla Sezione III del Capo VI del Titolo VI del Libro primo del Codice Civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza
Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da “nullità” insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
- in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 dell’art.1 della Legge n.76/2016 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
- minore età di uno dei conviventi;
- interdizione di una delle parti;
- condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte
Risoluzione del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato.
Il diritto agli alimenti
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art.438 secondo comma del codice civile (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli). Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art.433 codice civile non siano in grado di farlo.
In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Modulo – Dichiarazione di costituzione “convivenza di fatto” – compilato e sottoscritto da entrambe le parti, unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento.
Modalità di richiesta costituzione convivenza di fatto:
La richiesta deve essere formulata all’Ufficio Anagrafe con una delle seguenti modalità:
• presentare istanza direttamente allo sportello Ufficio Anagrafe, previo appuntamento;
• consegnare personalmente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con allegata copia documento di identità
• inviare per posta tramite raccomandata con Avviso di Ricevimento all’indirizzo Comune di Medicina, Via Libertà 103, cap.40059, con allegata copia documento di identità
• trasmettere via fax al numero 0516979255 oppure al 0516979222, con allegata copia documento di identità
• trasmettere via email all’indirizzo anagrafe@comune.medicina.bo.it o via posta elettronica certificata (PEC): anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it la seguente documentazione: domanda firmata digitalmente da entrambi i dichiaranti (in formato pdf o equivalente ) oppure copia per scansione della dichiarazione cartacea firmata da entrambi i dichiaranti con allegata copia di un documento d’identità (documenti da allegare tutti in formato pdf o equivalente).
Prenotazione appuntamento:
telefono: 0516979256 – email: anagrafe@comune.medicina.bo.it PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it
Costi a carico dell’ utente:
La dichiarazione di costituzione “convivenza di fatto” è esente da qualsiasi tassa e diritto.
ITER - TEMPI - VALIDITÀ
L’Ufficiale d’Anagrafe, ricevuta la richiesta, registrerà la dichiarazione entro i 2 giorni lavorativi successivi, con decorrenza dalla data di presentazione/ricevimento della dichiarazione stessa.
Entro i 45 giorni successivi dalla data di presentazione/ricevimento della dichiarazione, l’Ufficiale d’Anagrafe effettuerà gli accertamenti necessari per verificare la stabile residenza e coabitazione avvalendosi anche degli Agenti di Polizia Municipale.
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
• d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di uno o entrambi i componenti della Convivenza di fatto;
• in caso di matrimonio e unione civile uno o entrambi i componenti della Convivenza di fatto;
• su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.
Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO
Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? NO
STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:
Matteo Montanari, Sindaco, Telefono 0516979283 (Segreteria), fax.0516979222, email: segreteria@comune.medicina.bo.it
Modalità di richiesta: attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica certificata istituzionale PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it
oppure
tramite posta ordinaria Via Libertà 103, cap.40059 oppure fax 0516979222.
Qualora anche il titolare del potere sostitutivo rimanga inerte e non concluda il procedimento con l’emanazione dell’atto conclusivo nella metà del tempo originariamente previsto, ai sensi dell’art.2, comma 9-bis, della Legge 9 agosto 1990, n. 241, “avverso il silenzio” della P.A. il privato potrà ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
RICORSI: i cittadini possono avvalersi dei seguenti ricorsi:
1) “ricorso gerarchico” al Prefetto di Bologna avverso i seguenti atti, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento,:
1. diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall’anagrafe della popolazione residente
2. iscrizione d’ufficio all’anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
Link sito Prefettura UTG di bologna: http://www.prefettura.it/bologna/contenuti/10206.htm
2) ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale Civile) competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell’Amministrazione in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica, entro i termini di prescrizione ordinaria stabilita dal codice civile (art.2946)
NORMATIVA
Legge 24 dicembre 1954, n.1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”
D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”
Legge n.241 7 agosto 1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.2 comma 9-bis “Conclusione del procedimento”.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Cap.III Dirigenza ed incarichi.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Legge 15 luglio 2009, n.94 “Disposizioni in materia della sicurezza pubblica”.
Circolare n.17/2011 Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, “Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica”.
Art. 5 D.L. 09/02/2012 n.5, convertito in Legge 04/04/2012 n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”.
Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 27/08/2012 Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo (individuazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia).
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 16/12/2013 “Delibera Giunta Comunale n.113/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo” specifiche con riguardo a procedimenti assegnati ai Servizi Demografici”.
Art. 5 D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in Legge 23/05/2014 n.80 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa”.
Circolare prot.n.579 del 20/02/2015 Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, “Decreto Legge 47/2014 – Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’EXPO 2015. Quesiti”.
Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”
Circolare n.7/2016 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici “Legge 20 maggio 2016, n.76 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”). Art. 1, commi 36 – 65. Prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto”
ULTIMA MODIFICA: 10/05/2021