OGGETTO

In ogni Comune sono iscritti d’ufficio nelle Liste Elettorali i cittadini  Italiani, maggiorenni, che possiedono i requisiti per essere elettori. Le Liste Elettorali si distinguono in:

  • Generali: comprende tutto il corpo elettorale;
  • Sezionali: comprende solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio comunale;
  • Aggiunte: liste aggiunte relative alle Province autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Valle d’Aosta. Poiché in queste regioni il diritto di voto per le Elezioni Amministrative è riservato a coloro che hanno maturato un periodo minimo di residenza, nel tempo intercorrente, tali elettori restano iscritti nelle  Liste Aggiunte del comune di provenienza, allo scopo di poter eventualmente partecipare alle elezioni per il rinnovo dei Consigli Comunali  e Regionali nel cui territorio è compreso il comune medesimo.

Le Liste sono distinte per uomini e donne ed indicano:

  • Cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
  • Il luogo e la data di nascita;
  • Il numero, la parte e la serie dell’atto di nascita;
  • l’indirizzo di abitazione.

REQUISITI

Il possesso dei requisiti è documentato attraverso la verifica e l’acquisizione di documenti conservati nel fascicolo personale dell’elettore. I requisiti per l’iscrizione nelle Liste Elettorali  sono:

  • Maggior età: compimento del 18° anno d’età;
  • Cittadinanza Italiana
  • Residenza del Comune: questo requisito non è richiesto per i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E. per i quali la Legislazione vigente prevede norme particolari.
  • Assenza di cause ostative: essere sottoposto in forza di provvedimenti definitivi e limitatamente al periodo da questi previsto, a misure di sicurezza detentive o personali  (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

Iscrizioni e Cancellazioni

Le iscrizioni e le cancellazioni nelle/dalle Liste avvengono d’ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:

  • compimento del 18° anno d’età;
  • Emigrazione o immigrazione in/da altro Comune;
  • Perdita o riacquisto della capacità elettorale.

ITER - TEMPI - DURATA

Le Liste elettorali vengono periodicamente aggiornate con scadenze previste per legge attraverso procedure complesse chiamate “Revisioni”. Si distinguono in:

Semestrali: con le due revisioni semestrali nei periodi aprile-giugno e ottobre-dicembre di ogni anno, si procede all’iscrizione dei cittadini che compiranno il 18esimo anno d’età nel semestre successivo a quello in cui viene effettuata la revisione, ed alla cancellazione dei cittadini cancellati dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata o dall’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) per irreperibilà presunta.

Dinamiche ordinarie: con le due revisioni dinamiche nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, si procede all’aggiornamento delle Liste per coloro che sono già elettori, o per coloro che hanno acquisito o perso i requisiti indispensabili per essere elettori:

1. Cancellazioni per decesso;

2. Trasferimento di residenza in altro Comune;

3. Perdita della cittadinanza Italiana;

4. Perdita della capacità elettorale;

5. Iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18 esimo anno di età.

• Dinamiche straordinarie: in caso di consultazioni elettorali o referendarie è inoltre prevista una revisione dinamica straordinaria delle Liste elettorali, sempre in due distinte tornate (prima le cancellazioni poi le iscrizioni) da compiersi con scadenze stabilite dalla legge. Per i trasferimenti di residenza definiti nell’immediatezza di consultazioni elettorali o referendarie, è possibile che l’iscrizione nelle Liste non si perfezioni in tempo utile a consentire l’esercizio del voto nel Comune di nuova residenza.

Tessere Elettorali

La Tessera Elettorale (TE) permette, unitamente a un valido documento d’identità, l’esercizio del diritto di voto, attestando la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. Essa contiene oltre ai dati anagrafici dell’elettore, l’indicazione della sezione elettorale di appartenenza, della sede di votazione dove recarsi per esercitare il diritto di voto e l’indicazione dei collegi elettorali di appartenenza. La tessera elettorale è gratuita e permanente ed è valida fino all’esaurimento dei 18 (diciotto) spazi disponibili destinati all’apposizione del timbro da parte del Presidente di seggio elettorale all’atto della votazione. L’eventuale perdita del diritto elettorale è notificata all’interessato e prevede il ritiro della tessera elettorale.

Nei mesi di febbraio ed agosto, l’Ufficio Elettorale invia per posta una comunicazione di avvenuta stampa della tessera elettorale (TE). L’elettore potrà ritirare la nuova TE previa presentazione di un documento d’identità valido.

In occasione di consultazioni elettorali o referendarie allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto, l’ufficio elettorale rimarrà aperto nelle giornate del venerdì e del sabato antecedente l’elezione, dalle ore 8.15 alle ore 18.00 e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Gli elettori residenti all’estero (iscritti all’A.I.R.E.) ritireranno la tessera in Ufficio in occasione della prima consultazione elettorale utile, fermo restando l’invio della “cartolina-avviso” da parte del Comune. Si precisa che con Legge del 27/12/2001 n.459 è stato introdotto, in occasione di elezioni politiche e referendarie il voto per corrispondenza.

In caso di variazione della sezione elettorale (per cambio di indirizzo dell’elettore o modifica dell’ubicazione del seggio disposta dal Comune), viene inviato un tagliando autoadesivo di aggiornamento da apporre sulla Tessera Elettorale per aggiornare la posizione dell’elettore.

Costi:

nessuno, l’iscrizione e la cancellazione sono eseguite d’ufficio.

Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO

Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? NO

NORMATIVA

D.P.R. 20/03/1967 n.223 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle Liste elettorali.

Circolare Min. Interno n.2600/L del 01/02/1986 – Istruzioni per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Decreto Legge del 24/06/1994 n.408 – Disposizioni urgenti in materia di Elezioni al Parlamento Europeo.

Decreto Legislativo del 12/04/1996 n.197 – Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

D.M. Interno 02/04/1998, n.117 – Regolamento recante i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.

Legge 30/04/1999, n.120 – Disposizioni in materia di elezioni degli organi degli entri locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

D.P.R. 08/09/2000, n.299 – Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’art.13 della Legge 30/04/1999 n.120.

Legge 24/11/2000, n.340 – Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Articolo 26 (istituzione dell’Ufficiale elettorale).

Circolare Min. Interno n.1 del 08/01/2008. Art.2 comma 30 della legge 24/12/2007, n.244 (legge finanziaria 2008) – Tenuta e revisione delle liste elettorali.

Circolare del Ministero dell’Interno n.43/2014 – Decreto del Ministero dell’interno del 12/02/2014 – Disposizioni attuative delle nuove modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale dal 01/01/2015. Circolare esplicativa.

Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme il materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.2 comma 9-bis Conclusione del procedimento”

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Titolo IV – Cap.III Dirigenza ed incarichi.

Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 27/08/2012 Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo (individuazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia).

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Delibera della Giunta Comunale n.160 del 16/12/2013 “Delibera Giunta Comunale n.113/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo”: specifiche riguardo a procedimenti assegnati ai Servizi Demografici”.

 

ULTIMA MODIFICA: 10/05/2021

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