UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA: SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile del procedimento – l’Ufficiale di Stato Civile:

Italo Poggesi, Tel.0516979237
Marco Andrenacci, Tel.0516979237
Mirella Dall’Olio, Tel.0516979237
Valentina Montalbani, Tel.0516979237

Per informazioni: Ufficio Stato Civile

Modalità e dove rivolgersi per matrimoni cattolici

Il Matrimonio religioso cattolico e’celebrato dal Sacerdote o Ministro di Culto, con il rito che prevede effetti sia civili che religiosi. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto sia trascritto nei registri dello Stato Civile, previa pubblicazione nella Casa Comunale.

Dove rivolgersi

La richiesta va fatta alla Parrocchia di residenza di uno degli sposi. Se i futuri sposi intendono celebrare il matrimonio in luogo diverso da quello di residenza, devono richiedere il nullaosta alla Curia Arcivescovile tramite la parrocchia di appartenenza.

I Cittadini residenti a Medicina possono rivolgersi a:

Don Marcello Galetti
Chiesa di S.Mamante – Medicina capoluogo
tel.051851154

Don Gaetano Menegozzo
Chiesa S.Michele Arcangelo – frazione di Ganzanigo
tel.051851533

Don Cesare Caramalli
Chiesa di S.Antonio della Quaderna – frazione S.Antonio
tel.051854914

Chi può fare richiesta e documentazione da presentare
Possono fare richiesta:

• i cittadini italiani e stranieri maggiorenni di stato libero e cioè non legati da precedente matrimonio religioso o civile
• i minorenni che hanno compiuto i 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei minori

• i cittadini già coniugati con cerimonia religiosa cattolica che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità del precedente matrimonio

Oltre ai requisiti di cui sopra, occorre che fra le persone che intendono sposarsi, non vi siano impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione ai termini dell’articolo 87 del codice civile.

Documentazione

Vanno richiesti dall’autorità ecclesiastica i seguenti documenti:

• certificati di Battesimo e Cresima (vanno richiesti presso le Parrocchie dove sono stati celebrati)
• se si è vissuti fuori dalla Diocesi, occorre presentare il certificato di stato libero religioso (rilasciato dal parroco dell’ultimo domicilio)

• occorre presentare un certificato contestuale di residenza, cittadinanza, stato libero da richiedere presso il Comune di residenza

Occorre inoltre frequentare un corso di preparazione al sacramento del matrimonio e successivamente occorre presentare la documentazione prevista per le pubblicazioni di matrimonio.

 

Iter e tempi

Il Parroco, esaminati tutti i documenti, rilascerà ai futuri sposi una Richiesta di Pubblicazione che gli stessi dovranno consegnare all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per eseguire la pubblicazione di matrimonio.

Eseguite le Pubblicazioni i futuri sposi dovranno consegnare al Parroco il Certificato di eseguite pubblicazioni.

Iter successivo
Celebrato il matrimonio entro 5 giorni, il Parroco trasmette l’atto all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove lo stesso è avvenuto per la trascrizione nei relativi registri di stato civile.
L’Ufficiale dello Stato Civile trasmette copia autentica dell’atto stesso ai relativi Comuni di residenza per la trascrizione ai fini delle relative certificazioni. Il medesimo Ufficiale dà comunicazione dell’evento al Comune di nascita degli sposi per l’annotazione a margine degli atti stessi.

Costi a carico dell’utente per la trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza: Nessuno

Note

Al momento del matrimonio i coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni, se tale scelta non viene effettuata vige automaticamente la comunione dei beni.
Il matrimonio assume effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’Ufficiale dello Stato Civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti

La celebrazione del matrimonio ed il relativo atto competono al Parroco o altro Ministro di Culto. La trascrizione dell’atto di matrimonio nei relativi registri di Stato Civile spetta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente.

Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO
Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? NO

 

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:

Matteo Montanari, Sindaco, Telefono 0516979283 (Segreteria), fax.0516979222, email: segreteria@comune.medicina.bo.it

Modalità di richiesta: attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
PEC: statocivile@pec.comune.medicina.bo.it

oppure

tramite posta ordinaria Via Libertà 103, cap.40059 oppure fax 0516979222.

Qualora anche il titolare del potere sostitutivo rimanga inerte e non concluda il procedimento con l’emanazione dell’atto conclusivo nella metà del tempo originariamente previsto, ai sensi dell’art.2, comma 9-bis, della Legge 9 agosto 1990, n. 241, “avverso il silenzio” della P.A. il privato potrà ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

– RICORSI:
i cittadini possono presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ovvero al Tribunale Civile competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell’Amministrazione in materia di stato civile (art.95 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396: “Chi intende …opporsi a un rifiuto dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento , deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile …presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento”); 

Normativa

Codice Civile

D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”

Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme il materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Cap.III Dirigenza ed incarichi.

Decreto Legislativo 3 novembre 2000, n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art.2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127”

Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 27/08/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo (individuazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia).”

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 16/12/2013 “Delibera Giunta Comunale n.113/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo”: specifiche con riguardo a procedimenti assegnati ai Servizi Demografici.

Il regolamento dello Stato Civile – Guida all’Applicazione – Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile – Edizione 2014 – Ministero dell’Interno.

ULTIMA MODIFICA: 03/04/2015

Allegati al procedimento

Ufficio di riferimento

A chi rivolgersi

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