La Regione disciplina la pesca sportiva, ricreativa e professionale nelle proprie acque interne.

Per praticarla:

  • i residenti in Emilia-Romagna possono acquisire la licenza di tipo “B”  a seguito di versamento di € 22,72 sul c.c. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali con validità 1 anno a partire dalla data del pagamento.
  •  tutti gli altri interessati possono acquisire la licenza di tipo “C” a seguito di versamento di € 6,82 sul c.c. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali con validità 30 giorni a partire dalla data del pagamento.

Non sono tenuti all’obbligo del versamento:

  • i minori di anni 12 se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato perché ultra sessantacinquenne;
  • i minori di anni 18 se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e esercizio della pesca organizzato dalle associazioni piscatorie;
  • coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
  •  persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3.

Chi vuole praticare l’attività di  pesca nelle zone classificate “D” e la pesca ai salmonidi in acque classificate “C” dovrà munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.

Divieti

E’ vietata la pesca:

  • con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;
  •  con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche;
  •  con con l’impiego della corrente elettrica o di fonti luminose;
  • tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
  • con l’utilizzo di esche di pesci vivi o morti;
  • con reti od altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
  • a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca;
  • la pesca da natante e da qualunque tipo di attrezzatura galleggiante.

E’ vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d’acqua o nelle immediate vicinanze.

Orari di pesca

L’esercizio della pesca nelle acque delle zone classificate “A” non è soggetto a limitazione di orario.

Nelle acque di altra categoria, la pesca è consentita:

  •  dal 1 gennaio al 28 febbraio dalle ore 7:00 alle ore 18:00;
  • dal 1 marzo al 30 aprile dalle ore 5:00 alle ore 19:00;
  • dal 1 maggio al 31 maggio dalle ore 4:00 alle ore 20:00;
  • dal 1 giugno al 31 agosto dalle ore 4:00 alle ore 21:00;
  • dal 1 settembre al 31 ottobre dalle ore 5:00 alle ore 19:00;
  • dal 1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7:00 alle ore 18:00.

La pesca dell’Anguilla e del Pesce gatto è consentita esclusivamente con l’uso della canna e nei tratti dei corsi d’acqua compresi nelle zone “B” e nelle acque di bonifica fino alle ore 24.00.

Durante la pesca notturna dell’Anguilla e del Pesce gatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad esclusione di quelle alloctone.

Riferimenti normativi

  • Legge regionale 07 novembre 2012, n. 11
    Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne

Informazioni

Per maggiori informazioni clicca qui e visita la pagina dedicata sul sito della Regione Emilia Romagna

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