UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA: SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile del procedimento – l’Ufficiale di Stato Civile:

Italo Poggesi, Tel.0516979237
Marco Andrenacci, Tel.0516979237
Mirella Dall’Olio, Tel.0516979237
Valentina Montalbani, Tel.0516979237

Per informazioni: Ufficio Stato Civile

Descrizione - Chi può fare la richiesta - Modalità

La pubblicazione è un atto indispensabile per contrarre matrimonio,sia esso civile o religioso, con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile verifica l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Possono fare richiesta entrambi i futuri sposi purché maggiorenni o da persona che ne ha avuto dagli stessi speciale incarico. Non possono sposarsi i minori di anni 16 .

Occorre presentarsi con valido documento di riconoscimento, nel Comune di residenza di uno dei futuri sposi.
Nella richiesta di pubblicazione deve essere dichiarato nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza degli sposi, residenza e libertà di stato e se esiste qualche impedimento di parentela, affinità, adozione o affiliazione a norma dell’art. 87 del codice civile. Se gli sposi hanno già contratto matrimonio o se alcuno di essi si trova nelle condizioni di cui agli artt. 85 (Interdizione per infermità di mente) o all’art 88 ( Delitto) del Codice Civile, l’Ufficiale di Stato Civile verifica l’esattezza delle dichiarazioni e può acquisire d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessario per provare l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Termine

– redazione immediata dell’atto previo appuntamento (termine massimo: entro 30 giorni dalla richiesta);

Documentazione da presentare

• documento di riconoscimento in corso di validità
• per i matrimoni cattolici/religiosi occorre la richiesta di Pubblicazioni del Parroco o di altro Ministro di culto, dinanzi al quale i futuri sposi intendono contrarre matrimonio con rito religioso
• per i minori che abbiano compiuto i 16 anni è necessario che gli stessi presentino l’Autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minori
• per i matrimoni civili che verranno celebrati nella Sede Comunale dovrà essere riconsegnata la scheda riportante le modalità scelte dai futuri sposi per la cerimonia del matrimonio civile

• per gli stranieri (cioè non italiani e non comunitari) occorre il nulla-osta al matrimonio (art. 116 c.c.) rilasciato dalle autorità competenti (Ambasciata/Consolato) debitamente tradotto in lingua italiana ed eventualmente legalizzato.

“I futuri sposi stranieri non domiciliati ne’ residenti in Italia anziche’ richiedere le pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinita’, adozione o affiliazione, ne’ altri impedimenti previsti dal c.c., a termine degli artt. 85, 86, 87 e n.1, 2 e 4 e 88 del codice civile. Il verbale puo’ essere sottoscritto, previo appuntamento con l’ Ufficio dello Stato Civile alcuni giorni prima del matrimonio; Non e’ necessaria la presenza di testimoni.”

Iter - tempi

Ricevuta la richiesta dei nubendi, l’Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l’identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, la documentazione acquisita e la durata della pubblicazione.

Con decorrenza 01/01/2011, l’atto di Pubblicazione verrà pubblicato unicamente all’albo on line del Comune di residenza degli sposi, per otto giorni Link – albo on line: (Pubblicazioni di Matrimonio). L’Ufficiale di Stato Civile, se non sono state presentate opposizioni, rilascerà il certificato di eseguita pubblicazione, dopo i tre giorni successivi.

Il certificato di eseguita pubblicazione ha validità di 6 mesi (180 giorni) ed è valido per contrarre matrimonio in qualsiasi Comune italiano.

Costi a carico dell'utente

L’atto di Pubblicazione è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro per ogni Comune che effettua la Pubblicazione (es. se gli sposi hanno la residenza entrambi a Medicina pagano solo un bollo, se sono residenti in due Comuni diversi pagano due bolli).
n.b. Dal mese di luglio 2012 tale imposta puo’ essere assolta in modo virtuale pagando direttamente allo sportello di Stato Civile

Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO
Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? NO

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:

Matteo Montanari, Sindaco, Telefono 0516979283 (Segreteria), fax.0516979222, email: segreteria@comune.medicina.bo.it

Modalità di richiesta: attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
PEC: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

oppure

tramite posta ordinaria Via Libertà 103, cap.40059 oppure fax 0516979222.

Qualora anche il titolare del potere sostitutivo rimanga inerte e non concluda il procedimento con l’emanazione dell’atto conclusivo nella metà del tempo originariamente previsto, ai sensi dell’art.2, comma 9-bis, della Legge 9 agosto 1990, n. 241, “avverso il silenzio” della P.A. il privato potrà ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

– RICORSI: i cittadini possono presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ovvero al Tribunale Civile competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell’Amministrazione in materia di stato civile (art.95 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396: “Chi intende …opporsi a un rifiuto dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento , deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile …presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento”);

Normativa

Codice Civile

D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”

Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme il materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Cap.III Dirigenza ed incarichi.

Decreto Legislativo 3 novembre 2000, n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art.2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127”

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili – Delibera Consiglio Comunale n.47 del 22/04/2009 e successive modificazioni (Delibera di Giunta comunale n. 110 del 27/08/2012 e Delibera di Giunta comunale n. 161 del 16/12/2013)

Legge 18 giugno 20019, n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, art.32 comma 5;

Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 27/08/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo (individuazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia).”

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 16/12/2013 “Delibera Giunta Comunale n.113/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo”: specifiche con riguardo a procedimenti assegnati ai Servizi Demografici

Il regolamento dello Stato Civile – Guida all’Applicazione – Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile – Edizione 2014 – Ministero dell’Interno.

ULTIMA MODIFICA: 03/04/2015

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