Descrizione e riferimenti normativi

Il Comune, ai sensi della legge 13/89, eroga contributi, con fondi di provenienza statale o regionale, per opere direttamente finalizzate al superamento e/o alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati. Le domande di contributo debbono riguardare lavori ancora da eseguire. Le richieste non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali (legge regionale 29/97 , art.10, concessione di contributi per ausili ed attrezzature per favorire la permanenza nella abitazione, ente referente Comune di Bologna; DM 333 del 27/8/1999 “Nomenclatore tariffario degli ausili, ortesi e protesi”, ente referente AUSL Bologna; contributi di cui ai Progetti di adattamento domestico FRNA DGR 1062/07) fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente.

 

 

requisiti

Possono presentare la richiesta di contributo:

  • i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, che risiedano continuativamente nell’immobile in cui vengono effettuate le opere
  • gli esercenti la potestà o tutela su soggetto disabile (solo su minore o interdetto) residente nell’immobile in cui vengono effettuate le opere
  • i Responsabili dei centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone con disabilità

Graduatoria nazionale e graduatoria regionale

La Regione Emilia.Romagna (DGR 171/2014) ha introdotto alcune significative novità in tema di domande abbattimento barriere legge 13/89.
In sintesi dal 3 marzo 2014 facendo domanda (con un unico modulo) si sarà ammessi a due distinte graduatorie, la prima di carattere nazionale (alimentata unicamente da eventuali fondi nazionali. Si ricorda tuttavia che lo Stato non ha più finanziato questa legge dal 2004) che segue le regole già in atto dal 1989.
La seconda di carattere regionale (alimentata unicamente da eventuali fondi regionali) in cui, oltre alla distinzione tra invalidità totali e parziali, prevista dalla legge 13/89, la formulazione della graduatoria sarà determinata dall’ISEE del nucleo famigliare del richiedente e non più dalla data di presentazione della domanda. Inoltre si prevede la possibilità che una quota maggioritaria di finanziamenti stanziato sia utilizzata per le domande di invalidi totali e una quota minoritaria per le domande di invalidi parziali.

presentazione della domanda e documentazione da allegare

  1. Domanda su apposito modulo allegando Marca da bollo di euro 16,00;
    La domanda deve contenere l’indicazione delle opere da realizzare e la spesa prevista, essere firmata dal disabile (o, nei casi suindicati, dall’esercente la potestà o tutela) e deve essere eventualmente sottoscritta per conferma ed adesione degli altri soggetti onerati della spesa (amministratori, proprietari ecc.).
    Il modulo può essere ritirato presso gli sportelli URP o scaricato direttamente da questa scheda
  2. Certificato medico in carta libera attestante l’handicap del residente dell’immobile e le difficoltà ad esso connesse. Le persone in possesso della certificazione di invalidità o di handicap rilasciata da apposita commissione possono allegare la fotocopia della certificazione e omettere il certificato medico nel caso che queste riportino espressamente i riferimenti alle difficoltà di deambulazione o orientamento per persone non vedenti.
  3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (già ricompresa nella modulistica) ai sensi Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 44 dalla quale risultino:
  •  l’ubicazione dell’abitazione
  •  le difficoltà di accesso
  •  le opere da realizzare
  1. CertificazioneISEErelativa al nucleo famigliare del richiedente
  2. Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Gli invalidi totali (100%) con difficoltà di deambulazione espressamente segnalate nella certificazione medico legale, per fruire della precedenza nella graduatoria prevista dall’art. 10, comma 4, della legge 13/89,devono presentare oltre ai documenti sopraindicati, fotocopia del certificato di invalidità rilasciato dalla competente commissione dell’Azienda USL.
Gli interessati possono realizzare le opere per cui richiedono il contributo solo dopo la presentazione della domanda, sopportando ovviamente il rischio della eventuale mancata concessione del contributo stesso in funzione dei fondi a disposizione. Le domande non ammesse a contributi rimangono in graduatoria per gli anni successivi.
Si ricorda che i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche possono usufruire anche di specifiche agevolazioni fiscali inerenti IVA e detrazione Irpef.

Contributo

Il contributo è concesso nella seguente misura:

  •  per costi fino a 2582,28 euro: in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
  •  per costi superiori, il contributo/base è pari a 2582,28 euro, maggiorato del 25% della spesa eccedente i 2582,28 euro, per costi fino a 12911,42  euro
  • di un ulteriore 5% per la parte eccedente i 12911,42 euro e per costi fino a 51645,70

Moduli del procedimento

  • Domanda di concessione di contributo per superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati
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