UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA: SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria:
Servizi Demografici Responsabile del procedimento – Ufficiale di Stato Civile:
Italo Poggesi, Tel.0516979237
Marco Andrenacci, Tel.0516979237
Mirella Dall’Olio, Tel.0516979237
Valentina Montalbani, Tel.0516979237
Per informazioni: Ufficio Stato Civile
DESCRIZIONE - COS'È - CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA - MODALITÀ
I coniugi che intendano separarsi o divorziare CONSENSUALMENTE, in alternativa alle “procedure giudiziali” in Tribunale previste dal Codice Civile, posso separarsi o divorziare con una delle seguenti modalità:
- C/o Libero professionista: Convenzione di negoziazione assistita innanzi ad un avvocato;
- C/o Comune: Accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile;
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazioni e divorzi con l’assistenza dell’avvocato – Convenzione di negoziazione assistita
L’art. 6 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la “convenzione di negoziazione assistita” da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 (dodici) mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da 6 (sei) mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’Accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
La procedura prevede sostanzialmente due ipotesi:
– 1ª IPOTESI – NULLAOSTA
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l’accordo debba essere munito di nullaosta rilasciato dalla Procura della Repubblica;
– 2ª IPOTESI – AUTORIZZAZIONE:
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
- che l’accordo debba essere munito di autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
Il provvedimento giudiziale (nullaosta o autorizzazione) deve essere trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, entro 10 giorni da quando le parti sono venute a conoscenza del provvedimento medesimo. E’ sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.
L’invio potrà essere effettuato anche tramite PEC previa apposizione della firma digitale degli avvocati: statocivile@pec.comune.medicina.bo.it
L’art.12 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo:
- NON ci sono figli minori
- NON ci sono figli maggiorenni portatori di handicap grave
- NON ci sono figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
- L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali. E’ possibile comprendere nell’accordo il pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (c.d. assegno di mantenimento o assegno divorzile). Non costituisce invece oggetto di accordo la previsione di corresponsione in unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum). Le parti possono inoltre richiedere congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione/divorzio, possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico, la sua revoca o la sua revisione quantitativa.
- Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
i Presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 (dodici) mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da 6 (sei) mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’Accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
TERMINE
Termine: redazione immediata dell’atto previo appuntamento (termine massimo: entro 30 giorni dalla richiesta).
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
• documento di riconoscimento in corso di validità
• dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta
- di separazione
- di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio
- di modifica delle condizioni di separazione o divorzio
• documenti necessari per il procedimento
• per divorzio: copia provvedimento della separazione personale omologata o dichiarata (atto del Tribunale oppure copia convenzione negoziazione assistita o accordo concluso innanzi l’Ufficiale dello Stato Civile);
• per modifica condizioni separazione/divorzio: copia provvedimento che dichiara lo scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio e ne definisce le condizioni (sentenza del Tribunale oppure copia convenzione negoziazione assistita o accordo concluso innanzi l’Ufficiale dello Stato Civile);
ITER - TEMPI - VALIDITÀ
Le fasi dell’accordo innanzi l’Ufficiale di Stato Civile:
• La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Prenotazione appuntamento:
email: statocivile@comune.medicina.bo.it – PEC: statocivile@pec.comune.medicina.bo.it – telefono: 0516979237
COSTI A CARICO DELL'UTENTE
c/o libero professionista (AVVOCATO): dato non disponibile;
c/o Comune: euro 16,00 di diritto fisso (per ogni accordo di Separazione e Divorzio o per Modifica delle condizioni di Separazione o Divorzio);
Modalità di pagamento diritto fisso per il Comune:
Pagamento in contanti o con moneta elettronica (bancomat o carta di credito circuito CartaSI) presso l’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Medicina, Via Libertà 103, piano terra;
Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO
Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? NO
STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZINALE
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:
Matteo Montanari, Sindaco, Telefono 0516979283 (Segreteria), fax.0516979222, email: segreteria@comune.medicina.bo.it
Modalità di richiesta: attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
PEC: statocivile@pec.comune.medicina.bo.it
oppure
tramite posta ordinaria Via Libertà 103, cap.40059 oppure fax 0516979222.
Qualora anche il titolare del potere sostitutivo rimanga inerte e non concluda il procedimento con l’emanazione dell’atto conclusivo nella metà del tempo originariamente previsto, ai sensi dell’art.2, comma 9-bis, della Legge 9 agosto 1990, n. 241, “avverso il silenzio” della P.A. il privato potrà ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
RICORSI: i cittadini possono presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ovvero al Tribunale Civile competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell’Amministrazione in materia di stato civile (art.95 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396: “Chi intende …opporsi a un rifiuto dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento , deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile …presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento”);
ULTIMA MODIFICA: 26/05/2015
NORMATIVA
Legge 01 dicembre 1970, n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”
Decreto Legislativo 3 novembre 2000, n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art.2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127”
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Cap.III Dirigenza ed incarichi.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 27/08/2012 Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo (individuazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia)
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 – Supp. Ordinario n. 84)
Deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 09/12/2014 “Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile..”
Circolare n.6/2015 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Legge 6 maggio 2015, n.55 “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”
Il regolamento dello Stato Civile – Guida all’Applicazione – Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile – Edizione 2014 – Ministero dell’Interno.
ULTIMA MODIFICA: 03/04/2015
Moduli del procedimento
Ufficio di riferimento
A chi rivolgersi
-
Responsabile Servizi al Cittadino
Poggesi Italo
Telefono: 051 6979254
Fax: 051 6979255
E-mail: statocivile@comune.medicina.bo.it
Profilo: Istruttore direttivo amministrativo -
Dall’Olio Mirella
Telefono: 051 6979237
Fax: 051 6979255
E-mail: anagrafe@comune.medicina.bo.it
Profilo: Istruttore amministrativo