UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA: SERVIZI DEMOGRAFICI
Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria:
Servizi Demografici Responsabile del procedimento – Ufficiale di Stato Civile:
Italo Poggesi, Tel.0516979237
Marco Andrenacci, Tel.0516979237
Mirella Dall’Olio, Tel.0516979237
Valentina Montalbani, Tel.0516979237
Per informazioni: Ufficio Stato Civile
DESCRIZIONE
L’unione civile è definita come una specifica formazione sociale costituita da persone maggiorenni dello stesso sesso. Le parti dell’unione assumeranno lo stato civile di “unito/a civilmente”.
Requisiti
– Persone dello stesso sesso
– Maggiore età
Dove
Il luogo per la celebrazione della costituzione delle unioni civili è la “Casa Comunale” e/o giardino di pertinenza (Via Libertà n.103), oppure Villa Pasi (Via Osservanza n.84).
La richiesta di costituzione dell’unione civile può essere presentata all’ufficio di stato civile del Comune scelto liberamente dalle parti: non esiste l’obbligo di chiedere la costituzione presso il Comune di residenza anagrafica.
I cittadini italiani iscritti all’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) possono presentare domanda di costituzione dell’unione civile all’ufficiale di stato civile in Italia oppure all’autorità consolare competente territorialmente.
L’unione civile può essere costituita anche fuori dalla “casa comunale” se una delle parti, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti è competente l’ufficiale dello stato civile del luogo ove si trova la persona.
L’unione civile, quando vi è necessità o convenienza, può essere costituita anche in Comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta (cosiddetta costituzione unione civile “per delega”).
Orari di celebrazione e tariffe
Le unioni civili possono essere costituite dal lunedì alla domenica nella fascia oraria 8,15-19,00: in ogni caso le celebrazioni non possono svolgersi o protrarsi oltre le ore 19,00.
Per le richieste di unioni civili nella giornata di sabato pomeriggio (fascia oraria 14,00-19,00) e domenica (fascia oraria 08,15 -19,00) è previsto il pagamento di un’apposita tariffa.
Per le celebrazioni presso Villa Pasi è sempre richiesto il pagamento di apposita tariffa.
I costi per l’utilizzo dei locali e per la celebrazione della costituzione delle unioni civili, per soggetti residenti o Aire del Comune di Medicina, sono:
Sala del consiglio e/o giardino interno della casa comunale
- Dal Lunedì al Venerdì (8,15-19,00) e Sabato mattina (8,15-14,00): GRATUITO
- Sabato pomeriggio (14,19) e Domenica (8,15-19,00): € 200,00
Villa Pasi o altra sede individuata con atto della Giunta Comunale
- Dal Lunedì al Venerdì (8,15-19,00) e Sabato mattina (8,15-14,00): € 200,00
- Sabato pomeriggio (14,00-19,00) e Domenica (8,15-19,00): € 300,00
Se nessuno dei nubendi è residente o Aire del comune di Medicina si applicano le seguenti tariffe:
- Sala del consiglio e/o giardino interno della casa comunale: € 300,00
- Villa Pasi o altra sede individuata con atto della Giunta Comunale: € 400,00
Modalità di pagamento:
Pagamento in contanti o con moneta elettronica (bancomat o carta di credito circuito CartaSI) presso l’ufficio di stato civile del Comune di Medicina, Via Libertà 103, piano terra.
Giorni di calendario in cui non è consentita la celebrazione dei Unione civili:
- 1 gennaio, Capodanno
- 6 gennaio, Epifania
- il sabato precedente la Pasqua
- il giorno di Pasqua
- il giorno dopo la Pasqua (Pasquetta)
- 25 aprile, Festa della Liberazione
- 1 maggio, Festa del lavoro
- 2 giugno, Festa della Repubblica
- 15 agosto, Ferragosto
- 1 novembre, Festa dei Santi
- 2 novembre, Commemorazione dei defunti
- 8 dicembre, Immacolata concezione
- 13 dicembre, Patrono
- 24 dicembre, vigilia di Natale
Nota Bene, la celebrazione della cerimonia di costituzione delle unioni civili in questa data è consentita esclusivamente alle seguenti condizioni: deve trattasi di un giorno feriale e non festivo in cui gli uffici comunali, e quindi anche l’ufficio di stato civile, siano aperti al pubblico; la celebrazione della cerimonia di costituzione delle unioni civili deve svolgersi nelle ore antimeridiane ovvero entro le ore 12:00.
- 25 dicembre, Natale
- 26 dicembre, Santo Stefano
- 31 dicembre, San Silvestro
- agosto, nelle giornate di sabato e domenica
- in occasione di consultazioni elettorali, se già nota la data della consultazione al momento della prenotazione del matrimonio, non si celebrano matrimoni civili il giorno della consultazione, il giorno precedente (sabato) ed il giorno successivo (lunedì)
- in occasione di eventuali ulteriori disposizioni dell’Amministrazione comunale (es. rimodulazione giornate di apertura al pubblico, chiusura degli uffici comunali in occasione di “ponti”, ecc…)
Cause impeditive alla costituzione dell'unione civile
- Sussistenza per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di unione civile tra persone dello stesso sesso;
- L’interdizione di una delle parti per infermità di mente e se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il Pubblico Ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile e in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
- La sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del Codice Civile (parentela, affinità, adozione); non possono altresì contrarre Unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87 del Codice Civile;
- La condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della “separazione dei beni”, mentre in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla “comunione dei beni”. Successivamente alla costituzione dell’unione civile, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un “cognome comune”, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
A livello anagrafico le parti manterranno il cognome posseduto prima dell’unione per cui le certificazioni (es. certificato di residenza) ed il codice fiscale, rimarranno invariati.
Certificazione dell’unione civile (certificato di stato civile)
La certificazione dell’unione civile (solo dell’unione civile!) riporta i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
Nei documenti e atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile (es. sulla carta d’identità, anche se facoltativo), per la parti dell’unione civile sono riportate le seguenti formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale ed alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni del Libro primo “Delle Persone e della famiglia” Titolo XIII “Degli alimenti” del Codice Civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori
Alle unioni civili è estesa parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel Libro secondo del Codice Civile.
In caso di decesso
In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
Scioglimento dell’unione civile
- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario di cui all’articolo 3 n. 1 e n.2 lett.a), c), d), e) Legge 1 dicembre 1970 n.898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile senza necessità di periodo di separazione;
- per dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile: tale dichiarazione può essere manifestata anche disgiuntamente; tempi di scioglimento: 3 mesi;
- per rettificazione di sesso in quanto la coppia assume due sessi diversi;
Matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso
Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. Gli atti di matrimonio potranno essere trascritti nei registri delle unioni civili in Italia nel Comune di iscrizione anagrafica delle parti.
Iter - tempi
Fase istruttoria – Documenti
Le persone interessate devono presentarsi presso l’ufficio stato civile per aprire il fascicolo relativo alla richiesta di costituzione unione civile: necessario presentare documento di identità valido. Gradita prenotazione appuntamento.
Cittadini stranieri
- Nulla osta – Il cittadino straniero deve presentare all’ufficio matrimoni una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
- Se la legge applicabile non ammette l’unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana.
- Ai fini del nulla osta di cui all’articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero e’ cittadino, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta e’ sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Resta salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’ufficio di stato civile fisserà la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo contatto con gli interessati.
Redazione processo verbale richiesta costituzione unione civile
Entrambi le parti devono presentarsi all’ufficio di stato civile nel giorno prestabilito, munite di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile: l’ufficiale di stato civile redigerà quindi apposito processo verbale sottoscritto dalla parti.
Le parti possono anche farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata senza firma autenticata.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Le dichiarazioni contenute nel processo verbale devono essere verificate dall’ufficiale di stato civile entro 30 (trenta) giorni: decorso tale termine, se la verifica ha dato esito positivo, le parti possono costituire l’unione civile. Tuttavia se la verifica è stata completata in anticipo, e l’ufficiale di stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, anche l’unione può essere costituita senza aspettare i 30 giorni.
Le richieste di costituzione di unione civile si ricevono solo su appuntamento.
Dichiarazione costituzione unione civile
Le parti contraenti l’unione se desiderano effettuare la dichiarazione fuori dall’ufficio di stato civile (per esempio nella Sala di Consiglio), devono compilare e restituire all’ufficio medesimo, almeno una settimana prima della costituzione, l’apposita scheda “Come celebrare la costituzione dell’unione civile” contenente informazioni sul cerimoniale.
Il giorno concordato per la costituzione innanzi all’ufficiale di stato civile, con la presenza di due testimoni, le parti devono rendere personalmente e congiuntamente la formale dichiarazione di voler costituire unione civile. Tale dichiarazione viene verbalizzata, iscritta nei registri di stato civile e sottoscritta dai presenti (dichiaranti, testimoni e ufficiale di stato civile).
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Le dichiarazioni di costituzione di unione civile si ricevono solo su appuntamento.
Costituzione dell’unione civile a seguito di rettificazione di sesso
L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione all’ufficiale di stato civile del Comune in cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. L’atto dell’unione civile viene registrato e poi annotato nell’atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita. Le modalità per il conferimento dei propri dati sono quelle sopra indicate.
Termine
Termine: dopo la richiesta di costituzione di unione civile, decorsi 30 giorni, se la verifica di quanto dichiarato ha dato esito positivo, le parti possono costituire l’unione civile. Tuttavia se la verifica è stata completata in anticipo, e l’ufficiale di stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, anche l’unione può essere costituita senza aspettare i 30 giorni.
Quando la costituzione dell’unione civile non avviene nei 180 giorni successivi al termine dei 30 giorni per la verifica delle dichiarazioni rese o alla comunicazione dell’ufficiale di stato civile, la richiesta delle parti e la verifica dell’ufficiale di stato civile si considerano come non avvenute.
Prenotazione appuntamento: telefono: 0516979237 – email: statocivile@comune.medicina.bo.it
PEC: statocivile@pec.comune.medicina.bo.it
STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Il provvedimento finale del Comune può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato?
NO
Il provvedimento finale del Comune può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune?
NO
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:
Matteo Montanari, Sindaco, Telefono 0516979283 (Segreteria), fax.0516979222, email: segreteria@comune.medicina.bo.it
Modalità di richiesta: attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
PEC: comune.medicina@cert.provincia.bo.it
oppure
tramite posta ordinaria Via Libertà 103, cap.40059 oppure fax 0516979222.
Qualora anche il titolare del potere sostitutivo rimanga inerte e non concluda il procedimento con l’emanazione dell’atto conclusivo nella metà del tempo originariamente previsto, ai sensi dell’art.2, comma 9-bis, della Legge 9 agosto 1990, n. 241, “avverso il silenzio” della P.A. il privato potrà ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
RICORSI:
i cittadini possono presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ovvero al Tribunale Civile competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell’Amministrazione in materia di stato civile (art.95 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396: “Chi intende …opporsi a un rifiuto dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento , deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile …presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento”)
NORMATIVA
Decreto Legislativo 3 novembre 2000, n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art.2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127”
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Cap.III Dirigenza ed incarichi.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 27/08/2012 Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo (individuazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia)
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n.144 Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile ai sensi dell’art.1, comma 34, legge 20 maggio 2016, n.76, recante “regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”
Decreto del Ministro dell’Interno 28 luglio 2016 – Approvazione delle formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso
Circolare Istat prot.n.22585 del 01/12/2016 Rilevazioni demografiche e sanitarie per l’anno 2017 – Attività di produzione statistica demografica degli Uffici Comunali e degli Uffici Territoriali del Governo.
Delibera Consiglio Comunale n.110 del 22/12/2016, Approvazione del regolamento comunale per la celebrazione della cerimonia di costituzione delle unioni civili.
Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n.5 Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in amteria di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della Legge 20 maggio 2016, n.76.
Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n.6 Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della Legge 20 maggio 2016, n.76.
Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n.7 Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b), della Legge 20 maggio 2016, n.76.
Deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 02/10/2017 “Individuazione di una sala esterna alla casa comunale per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione delle unioni civili e conseguente istituzione di una sede distaccata dell’ufficio di stato civile presso l’edificio comunale denominato “Villa Pasi” ubicato in Via Osservanza n.84.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04/05/2021 “Approvazione Disciplina organizzativa per la celebrazione della cerimonia di costituzione delle unioni civili modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 14/12/2021 “Approvazione aggiornamento Disciplina organizzativa per la celebrazione della cerimonia delle unioni civili”.
Ultima modifica 21/12/2021
Allegati al procedimento
Ufficio di riferimento
A chi rivolgersi
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Responsabile Servizi al Cittadino
Poggesi Italo
Telefono: 051 6979254
Fax: 051 6979255
E-mail: statocivile@comune.medicina.bo.it
Profilo: Istruttore direttivo amministrativo -
Dall’Olio Mirella
Telefono: 051 6979237
Fax: 051 6979255
E-mail: anagrafe@comune.medicina.bo.it
Profilo: Istruttore amministrativo