Descrizione e riferimenti normativi
Gli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa possono effettuare, in determinati periodi dell’anno, vendite di fine stagione, c.d.“saldi”, che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione, ovvero entro un breve periodo di tempo.
I saldi (o vendite di fine stagione) possono essere effettuati solo in due periodi dell’anno, stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.
E’ obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita di fine stagione.
Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizione ordinarie; ove tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
La presentazione al pubblico delle vendite di fine stagione deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura delle vendite.
La pubblicità relativa alle vendite di fine stagione deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
Ai fini dell’effettuazione delle vendite di fine stagione il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
E’ fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento scorte.
L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall’esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull’effettivo esaurimento delle scorte.
Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
Nelle vendite di fine stagione è vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari o simili, anche come termine di paragone.
Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall’autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 22 del D.Lgs. 114/98 medesimo
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998 art. 15.L.R. n. 14 del 5/7/1999
Deliberazione G.R. n. 1732 del 28/9/1999
Deliberazione G.R. n. 2549 del 9/12/2003
Deliberazione G.R. 10/12/2007 n. 1948
Deliberazione G.R. n. 867 del 11/06/2008
Deliberazione G.R.n.2052 del 01/12/2008
Deliberazione G.R. n. 1780del 02/12/2013
Requisiti modalità e Iter
Essere titolari di esercizio commerciale in sede fissa sito nel territorio comunale
La RER, con deliberazione n. 1780 del 02/12/2013, ha eliminato l’obbligo di comunicazione dei saldi di fine stagione, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione G.R. n. 1732/1999.
Non si deve più presentare alcuna comunicazione per effettuare vendite di fine stagione.
U.O. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Jessica Torri – Tel: 051/6979243;
Email: suap@comune.medicina.bo.it; PEC: suap@pec.comune.medicina.bo.it
TERMINI - SILENZIO ASSENSO - TUTELA
Termine fissato per la conclusione del procedimento: Scia IMMEDIATA – tempo di controllo della segnalazione 60 giorni
Silenzio-assenso: il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell’Amministrazione
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale: E’ ammesso ricorso al T.A.R. Emilia- Romagna avverso i provvedimenti definitivi, nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034 ss.mm.., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. del 24 novembre 1971, N. 1199