Descrizione e riferimenti normativi

Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentandone al consumatore l’acquisto come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva, a seguito di:

  • cessazione dell’attività commerciale (durata della liquidazione: massimo 13 settimane);
  • cessione dell’azienda (durata della liquidazione: massimo 13 settimane);
  • trasferimento della sede aziendale in altro locale (durata della liquidazione: massimo 6 settimane);
  • trasformazione e rinnovo locali che comportino lavori di ristrutturazione tali da determinare la chiusura dell’esercizio per almeno 15 giorni (durata della liquidazione: massimo 6 settimane): queste ultime non possono essere effettuate nel mese di dicembre.

E’ obbligatoria l’esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.

Requisiti: essere titolare di esercizio commerciale per la vendita al dettaglio ai sensi del D.Lgs. n. 114/98.

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998 s.m.i.

Deliberazione Giunta Regionale n. 1732 del 28/09/1999 s.m.i.

Modalità e Iter

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi momento dell’anno, previa comunicazione al Comune, almeno 15 giorni prima della data di inizio delle vendite stesse. Non è comunque possibile l’effettuazione delle vendite di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo locali, nel mese di dicembre.

Nella comunicazione occorre specificare:

  • motivi della liquidazione;
  • ubicazione del punto vendita;
  • data d’inizio e durata della liquidazione.

Presentata la comunicazione con le modalità di cui ai punti precedenti, in assenza di richieste di integrazione o rilievi da parte del responsabile del procedimento, la vendita può avere inizio ed essere effettuata nei limiti fissati dalla legge.

Documentazione e modulistica

a) In caso di cessazione dell’attività: segnalazione attestante la cessazione dell’attività di vendita al termine della vendita di liquidazione.
b) In caso di cessione dell’azienda: copia attestante la compravendita dell’azienda o la cessione della gestione.
c) In caso di trasferimento di sede dell’attività: segnalazione di trasferimento
d) In caso di trasformazione o rinnovo locali: dichiarazione del richiedente attestante l’avvenuta presentazione di richiesta di rilascio permesso di costruire o di presentazione di altro titolo edilizio oppure copia del preventivo di spesa e della conferma d’ordine dell’impresa incaricata o fornitrice, specificando l’ammontare (nel caso di interventi non soggetti a permesso di costruire o altro titolo edilizio).

U.O. - Responsabile del procedimento - Info

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Jessica Torri – Tel: 051/6979243;
Email: suap@comune.medicina.bo.it; PEC: suap@pec.comune.medicina.bo.it

Per info: Servizi alle Imprese – U.O. Attività Produttive e Polizia Amministrativa Tel. 051/6979241

Termini - Silenzio assenso - Tutela

Termine fissato per la conclusione del procedimento: Scia IMMEDIATA – tempo di controllo della segnalazione 60 giorni

Silenzio-assenso: il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell’Amministrazione

In caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito: Segretario Generale Valeria Villa

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale: E’ ammesso ricorso al T.A.R. Emilia- Romagna avverso i provvedimenti definitivi, nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034 ss.mm.., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. del 24 novembre 1971, N. 1199

A chi rivolgersi

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