Descrizione e riferimenti normativi

La vendita sottocosto consiste nell’offerta al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture d’acquisto maggiorato dall’imposta di valore aggiunto (I.V.A.) o da ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto stesso, purché documentati.

Non sono soggette a tale disciplina le vendite scontate riferibili a singole referenze, ma praticate sugli acquisti effettuati dal consumatore (es. sconti stabiliti in relazione all’ammontare dello scontrino).

La disciplina delle vendite sottocosto si applica a tutti gli esercenti che effettuano vendite al pubblico tranne:

  • commercio all’ingrosso;
  • spacci interni;
  • vendite per mezzo di apparecchi automatici;
  • commercio elettronico;
  • vendite presso il domicilio dei consumatori;
  • vendite su aree pubbliche.

Per prezzo di vendita al pubblico, ossia il prezzo rispetto al quale effettuare il rapporto per verificare se si tratta di vendita sottocosto, deve intendersi il prezzo del prodotto effettivamente praticato alle casse (che può essere diverso da quello indicato o pubblicizzato sul prodotto).

REQUISITI

Essere titolare di un esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa ex D.Lgs. 114/98 s.m.i. (vicinato, medie e grandi strutture, ecc.).

E’ vietata la vendita sottocosto da parte di un esercizio commerciale che da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia ove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. Deve quindi essere rilevabile il dato relativo al numero di metri quadrati della superficie di vendita esistente (in quanto attivata) a livello provinciale per settore merceologico alimentare e non alimentare.

MODALITA’

La vendita sottocosto:

  •  deve essere comunicata al Comune in cui è ubicato l’esercizio almeno 10 giorni prima dell’inizio;
  •  può essere  effettuata solo 3 volte nel corso dell’anno;
  •  non può essere effettuata se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni da quella precedente, salvo che si tratti della prima vendita sottocosto dell’anno (solare);
  •  ogni vendita non può avere una durata superiore a 10 giorni (al fine del computo del numero dei giorni sono da escludersi i giorni di chiusura dell’esercizio commerciale, festività, domeniche, ecc.)
  • il numero di referenze oggetto di ogni vendita non può essere superiore a 50.

Nel caso in cui l’iniziativa riguardi più esercizi commerciali della stessa natura, quest’ultima può presentare una sola comunicazione in nome di tutte le imprese commerciali ubicate nel territorio comunale e partecipanti all’iniziativa stessa.

Non è soggetta a comunicazione preventiva al Comune ed è comunque consentita la vendita sottocosto:

1) dei prodotti alimentari freschi e deperibili (ossia quelli che risultano trovarsi nello stato precedente a quello nel quale si determinano rischi di deteriorabilità);

2) dei prodotti alimentari quando manchino meno di 3 gg. alla data di scadenza o meno di 15 gg. alla data del termine minimo di conservazione;

3) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;

4) dei prodotti il cui valore commerciale sia significatamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione.

5) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o fatti accidentali, nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

NONCHE’ IN CASO:

1) di ricorrenza dell’apertura dell’esercizio commerciale;

2) della partecipazione al gruppo del quale l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;

3) di apertura di nuovo esercizio commerciale;

4) di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione (rimanenze di magazzino);

5) di modifica ed integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Tutti gli esercenti che effettuino la vendita sottosto (anche coloro che possono farla comunque) devono garantire al consumatore un’informazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ogni referenza (è sufficiente indicare il quantitativo minimo disponibile) e del periodo temporale della vendita.

Devono inoltre essere note le circostanze che determinano la vendita:

– nel caso di prodotti il cui valore commerciale sia significatamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione, e di prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

I prodotti offerti in vendita sottocosto devono essere posti all’interno dell’esercizio commerciale in modo che sia consentita al consumatore la inequivocabile identificazione dei medesimi (il consumatore deve essere messo in grado di capire che quel prodotto è sottocosto, ciò però non significa che l’esercente debba provvedere uno scaffale solo per i prodotti sottocosto).

L’esercente è obbligato a rendere pubblica immediatamente l’impossibilità a rispettare per l’intero periodo preannunciato le condizioni di offerta pubblicizzate (tale obbligo può ritenersi soddisfatto mediante la pubblicazione, in maniera ben visibile, all’esterno ed all’interno dell’esercizio commerciale dei prodotti esauriti).

Le violazioni sono punite ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

DESCRIZIONE ITER

Effettuata la comunicazione al Comune nei tempi sopra descritti, in assenza di richiesta di integrazioni da parte del Responsabile del Procedimento con interruzione dei termini, la vendita sottocosto può iniziare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LR 14/99;
DLGS 114/98;
DPR 218/2001

U.O. - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Jessica Torri – Tel: 051/6979243; suap@comune.medicina.bo.it;
PEC: suap@pec.comune.medicina.bo.it

Termini - Silenzio assenso - Tutela

Termine fissato per la conclusione del procedimento: Scia IMMEDIATA – tempo di controllo della segnalazione 60 giorni

Silenzio-assenso: il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell’Amministrazione

In caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito: Segretario Generale Valeria Villa

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale: E’ ammesso ricorso al T.A.R. Emilia- Romagna avverso i provvedimenti definitivi, nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034 ss.mm.., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. del 24 novembre 1971, N. 1199

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