Di cosa si tratta?
Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.
Il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina a cura del richiedente e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.
Il segretario competente è quello del comune dove ha sede l’associazione di volontariato.
L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
Come fare la richiesta
Il legale rappresentante dell’associazione richiedente o suo delegato deve presentare all’ufficio la seguente documentazione:
- richiesta scritta di vidimazione del registro volontari sottoscritta dal legale rappresentante ed eventuale delega ad altra persona per la consegna e il ritiro del registro
- copia di un documento di identità valido del richiedente e della persona eventualmente delegata
- il registro da vidimare con i dati dell’Associazione, sede, codice fiscale, etc., con le pagine numerate e non compilate, Statuto dell’Associazione
Ricordiamo che:
- ogni pagina del registro deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente
- nei registri rilegati devono essere riportati sulla copertina la denominazione dell’Associazione, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari)
- nei registri a fogli mobili, devono essere riportati su tutte le pagine la denominazione dell’associazione, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari) e deve essere annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato
La domanda potrà essere presentata:
- direttamente all’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
- per posta diretta al Comune di Medicina – Via Libertà n.103, 40059
Per il ritiro del registro vidimato l’associazione potrà prendere accordi con la segreteria generale – tel. 051 697 9205.
Non è prevista alcuna spesa
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 117/2017, art. 18, comma 2;
Decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2);
Codice civile art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4.