Un contributo a fondo perduto concesso dall’Amministrazione comunale, a sostegno dei settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”.

 

Chi può chiedere il contributo:

  • Commercio al minuto in sede fissa di vicinato con superficie di vendita pari o inferiore a 250 mq.;
  • Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione delle mense e dei catering;
  • Artigianato di servizio alla persona (come parrucchieri ed estetisti) o al consumatore finale esercitate in locali/negozi aperti al pubblico (tra cui attività di riparazione scarpe, vestiti, ecc.)

 

Quando e come chiedere il contributo:

  • le domande di agevolazione devono essere inviate dal 29/06 al 08/07/2020 compresi
  • compilate sul modulo allegato
  • sottoscritte dal legale rappresentante e con allegata copia di un documento d’identità o firmate digitalmente
  • esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo suap@pec.medicina.bo.it
  • nel caso di affitto di azienda potrà presentare domanda esclusivamente l’affittuario
  • si può presentare una sola domanda per ciascuna impresa.

 

Requisiti:

  • essere microimprese, che occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
  • avere sede operativa nel Comune di Medicina e non aver potuto continuare l’attività nè in poresenza nè con consegna a domicilio;
  • iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, come attività prevalente, prima dell’entrata in vigore del DPCM 11.03.2020;
  • non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo o altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
  • essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
  • non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena;
  • non avere debiti liquidi ed esigibili né avere un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il Comune precedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • avere richiesto e non avere ottenuto il finanziamento di cui al Decreto Liquidità;

Possono altresì presentare domanda le imprese costituite a far data dal 01/07/2019 tutt’ora in esercizio di attività.

 

Per maggiori informazioni consulta l’avviso pubblico allegato.