UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA: SERVIZI DEMOGRAFICI

Ultima modifica 25/07/2023

Responsabile del procedimento – l’Ufficiale di Stato Civile:

Italo Poggesi
Marco Andrenacci
Mirella Dall’Olio
Valentina Montalbani
Marzia Caccamo
Mattia Cecconello

Tel.0516979237
Email statocivile@comune.medicina.bo.it

 

DISPERSIONE DELLE CENERI

Modalità di presentazione della domanda

La domanda corredata da tutti i documenti e gli atti comprovanti la volontà del defunto e’ indirizzata al Sindaco del:

a) Comune del luogo di decesso;
b) in alternativa, del Comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione e riguardi un cittadino della Regione Emilia-Romagna;
c) Comune ove sono già tumulate le ceneri;
d) del Comune fuori regione Emilia-Romagna presso il quale verrà effettuata la dispersione.

Forma di volontà espressa in vita dal defunto

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

1) disposizione testamentaria;
2) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
3) dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri;
4) dichiarazione resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata alla stessa, così come previsto dalla direttiva regionale

I “congiunti” che possono rendere questa dichiarazione sono:

a) coniuge, ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto);
b) in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile (in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi).

Luoghi dove svolgere la dispersione nell’ambito del territorio regionale:

– area cimiteriale appositamente individuata
– area privata, aperta e con il consenso del proprietario (e’ vietata la dispersione nei centri abitati)
– in natura (nei tratti liberi da natanti e manufatti): mare, lago o fiume

Persona autorizzata alla dispersione:

– persona indicata per volontà del defunto; in mancanza:
– coniuge
– figli
– altri familiari aventi diritto
– esecutore testamentario
– legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto
– personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l’attività funebre.

CONSEGNA DELLE CENERI

Le ceneri sono consegnate da parte del gestore del crematorio cimiteriale mediante processo verbale (art. 81 D.P.R.. 285/1990), previa verifica:

a) dell’atto di autorizzazione di dispersione o affido delle ceneri
b) dell’atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri

TEMPI DEL PROCEDIMENTO E COSTI

Termine

– Dispersione ceneri: entro 30 giorni dalla richiesta;

COSTI

La domanda di dispersione ceneri ed i relativi provvedimenti di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00. Se l’autorizzazione e’ rilasciata in più originali, l’imposta di bollo e’ assolta su ognuno di essi.

Il provvedimento finale del Comune puo’ essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell’interessato? NO
Il provvedimento finale del Comune puo’ concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune? NO

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo:

Matteo Montanari, Sindaco, Telefono 0516979283 (Segreteria), fax.0516979222, email: segreteria@comune.medicina.bo.it

Modalità di richiesta: attraverso invio istanza alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
PEC: comune.medicina@cert.provincia.bo.it
PEC: statocivile@pec.comune.medicina.bo.it

oppure

tramite posta ordinaria Via Libertà 103, cap.40059 oppure fax 0516979222.

Qualora anche il titolare del potere sostitutivo rimanga inerte e non concluda il procedimento con l’emanazione dell’atto conclusivo nella metà del tempo originariamente previsto, ai sensi dell’art.2, comma 9-bis, della Legge 9 agosto 1990, n. 241, “avverso il silenzio” della P.A. il privato potrà ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

– RICORSI: avverso il provvedimento finale e agli atti del procedimento aventi efficacia esterna i cittadini possono presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica/comunicazione del provvedimento finale. (o della conoscenza legale dello stesso).

NORMATIVA

Legge n.241 7 agosto 1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.2 comma 9-bis Conclusione del procedimento

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;

Ministero della Sanità, Circolare 24 giugno 1993, n. 24 – Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990: circolare esplicativa; Legge 30/03/2001, n. 130 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri;

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Cap.III Dirigenza ed incarichi.

Legge Regione Emilia Romagna 29/07/2004, n. 19 – Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria;

Direttiva Giunta Regione Emilia Romagna 10/01/2005, n. 10: Direttiva in merito all’applicazione dell’art. 11 della L.R. 29/07/2004, n. 19 – Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria;

Direttiva Giunta Regione Emilia Romagna 13/10/2008, n. 1622: Modificazioni alla delibera n. 10/2005 di approvazione della Direttiva in merito all’applicazione dell’art.11 della L.R. n.19/2004 – Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria;

Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, ART. 3, comma 1, numero 8 Nuovo Codice della Strada;

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Circolare del Ministero dell’Interno n. 37 del 01/09/2004 – art. 79 del D.P.R. 10/09/1990, n.285- Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del D.P.R. 445/2000; Codice Civile artt. 74 e seguenti.

Regolamento di Polizia Mortuaria – Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.178 del 22/12/2005 – Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n.72 del 19/06/2006

Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 27/08/2012 Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo (individuazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia).

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 16/12/2013 “Delibera Giunta Comunale n.113/2012 “Provvedimenti in materia di conclusione del procedimento amministrativo”: specifiche con riguardo a procedimenti assegnati ai Servizi Demografici.”

Il regolamento dello Stato Civile – Guida all’Applicazione – Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile – Edizione 2014 – Ministero dell’Interno.
Circolare Reg. PG 2016 n.144118 del 03/03/2016 Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Sanità e Politiche sociali e per l’integrazione – Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, “Approfondimenti sui temi oggetto di quesiti e comunicazioni in materia funeraria in applicazione della LR 19/04 e successivi provvedimenti”.

Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 03/07/2023 Approvazione nuovo “Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi funerari” (entrata in vigore 20/07/2023)

Normativa del procedimento

  • Regolamento di polizia mortuaria e servizi funerari
    Pdf

Moduli del procedimento

  • Conferimento del potere di rappresentanza per la formazione e presentazione di istanze alla pubblica amministrazione - editabile
    Pdf Rtf
  • Dichiarazione sostitutiva per la dispersione
    Pdf Rtf
  • Istanza per dispersione delle ceneri
    Pdf Rtf

Ufficio di riferimento

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