Designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici di sezione

Dettagli della notizia

Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026

Data:

17 marzo 2026

Designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici di sezione
Didascalia

Chi è rappresentante di lista?

Il/la rappresentante di lista è la persona incaricata di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto di una lista, un partito, gruppo politico, movimento, candidato che concorrono alle elezioni o di un comitato promotore di una consultazione referendaria. 

I partiti o gruppi politici presenti in Parlamento nazionale (o che hanno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia) ed i promotori dei referendum possono designare, presso ogni seggio, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente.

Chi può fare le designazioni:

  • direttamente i presidenti o segretari o altri organi nazionali o parlamentari dei partiti o gruppi politici e i promotori dei referendum;
  • persona delegata munita di un mandato autenticato da un notaio e conferito rispettivamente: da almeno uno dei promotori di ciascun referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territorialmente superiore (cioè regionale o nazionale) o anche a livello parlamentare.
Il mandato autenticato dal notaio deve essere allegato almeno in fotocopia.

Modalità di presentazione e scadenze

Gli atti di designazione possono essere presentati all’Ufficio Elettorale
  • entro giovedì 19 marzo 2026 tramite appuntamento da concordare con l'ufficio.
  • entro sabato 21 marzo 2026, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o entro domenica 22 marzo 2026, prima che abbiano inizio le operazioni di voto (prima delle ore 7:00), direttamente ai singoli Presidenti di seggio (solo in formato cartaceo).
La firma degli atti di designazione dei rappresentanti deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati dalla Legge 21 marzo 1990, n.53, art. 14.

Se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l’atto di delega al delegato a designare può essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l’atto con il quale – come detto con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della citata legge n.53/1990 – il delegato stesso provvede alla designazione dei rappresentanti presso il seggio.

Requisiti rappresentanti di lista designati

Il/la rappresentante di lista deve:
  • essere iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi Comune italiano;
  • saper leggere e scrivere.

A cura di

Elettorale

Via Libertà, 103 - Medicina (BO)

Ultimo aggiornamento: 17/03/2026, 10:45

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